No al demansionamento del dipendente che viene privato della posizione organizzativa

di VINCENZO GIANNOTTI

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 17 ottobre 2017, n. 24449) il mancato rinnovo della posizione organizzativa ad un dipendente di un Ente locale, per essere successivamente stato adibito a nuovi compiti, pur sempre rientranti nelle mansioni esigibili contrattualmente, non comportano alcun demansionamento e di conseguenza non espone l’amministrazione locale ad alcun risarcimento dei danni.

La vicenda

Un responsabile coordinatore della Protezione civile, inquadrato nella categoria giuridica D3, era stato privato della posizione organizzativa, precedentemente conferita per il ruolo espletato, per essere stato trasferito ad altri compiti presso la Segreteria Generale del Comune. Avverso tale decisione, ricorre i dipendente innanzi la magistratura civile al fine di vedersi riconoscere il danno patito per il demansionamento avuto. Il tribunale di prime cure e, successivamente, la Corte di Appello danno torto al lavoratore precisando come, essendo scaduto l’incarico di posizione organizzativa, le nuove funzioni attribuite al dipendente presso la Segreteria Generale fossero da considerare mansioni equivalenti alla categoria contrattuale dallo stesso rivestita e, come tale, a lui esigibili da parte del datore di lavoro pubblico. Pertanto, nessuno dei comportamenti addebitati alla parte datoriale era da considerarsi illegittimo, per cui la domanda risarcitoria non poteva trovare favorevole accoglimento.

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