Niente ferie pagate al segretario che cambia ente

Fonte: Il Sole 24 Ore

La Unità di missione del ministero dell’Interno per la gestione dell’Albo dei segretari ha iniziato a rispondere quesiti posti dalle autonomie locali. Dopo la soppressione dell’Agenzia è infatti in capo a tale organismo il coordinamento delle questioni relative al trattamento giuridico ed economico dei segretari degli enti locali. I pareri sono stati pubblicati nei giorni scorsi e vertono sul pagamento sostitutivo delle ferie non godute e la possibilità di incremento della retribuzione di posizione. In entrambi i casi incide la variabilità dell’attività dei segretari. È infatti frequente che vi siano repentini trasferimenti di sede, dovuti spesso anche a razionalizzazioni sulla spesa di personale. Accade quindi spesso che il segretario non riesca a fruire delle ferie presso l’amministrazione in cui prestava l’attività lavorativa. Nasce da qui il dubbio se possano essere pagate. La risposta dell’Unità di missione è negativa. Tutto si basa sulla distinzione tra rapporto di lavoro e rapporto di servizio. Il segretario instaura un rapporto di lavoro con il Viminale al momento della sottoscrizione del contratto individuale, ma è anche titolare di un rapporto di servizio a tempo determinato con l’ente locale. Al momento dell’interruzione del rapporto di servizio non si genera la condizione prevista dall’articolo 20 del contratto nazionale del 16 maggio 2001 per il pagamento sostitutivo delle ferie, che invece potranno essere corrisposte in busta paga solo alla data di estinzione del rapporto di lavoro e in particolare con la cancellazione dall’Albo. Fermo restando che le ferie dovrebbero essere fruite al massimo entro il primo semestre dell’anno successivo, si applica quindi al segretario il «trascinamento». Se si succedono più rapporti di servizio con diversi enti – intervallati o meno da un periodo di disponibilità – il segretario porta con sé le ferie maturate e non godute in quanto il rapporto di lavoro è continuo e unico con la Ex-Agenzia. Il frequente convenzionamento tra enti per avvalersi di un’unica figura di segretario porta con sé anche il dubbio di come sia possibile riconoscere la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione in godimento a seconda della classe dell’ente e delle funzioni effettivamente svolte. L’Unità di missione fornisce un chiaro esempio. Se viene attivata una convenzione di segreteria la cui popolazione è compresa tra 3.001 e 10mila abitanti, la percentuale erogabile non potrà essere superiore al 50%, calcolata sul compenso spettante in base alla classe della convenzione. Ciò per evitare che ogni Comune individui una maggiorazione in via autonoma che globalmente potrebbe anche più che raddoppiare.

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