Escluso dall’appalto di lavori pubblici il concorrente che ha presentato l’offerta in una busta senza firme e senza ceralacca, se il bando lo prevede. Il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza 7219/2010) ha così ribadito la necessità del rispetto della forma. La società ricorrente aveva sostenuto che si trattava di meri requisiti formali che non avevano determinato alcuna conseguenza sull’effettiva integrità e segretezza dell’offerta. Ma il Consiglio di Stato non ha accolto questa tesi e ha argomentato sulla base del seguente percorso logico: 1) il bando di gara prevedeva, a pena di esclusione, clausole molto precise, tra le quali la chiusura delle buste con le firme su tutti i lembi e con la ceralacca; 2) queste clausole erano rivolte a garantire ogni rischio di manomissione dei plichi contenenti l’offerta; 3) tutte le clausole dovevano essere osservate ed era irrilevante ogni indagine sul l’effettiva integrità e segretezza dell’offerta presentata. La sentenza è esatta. Si potrebbe osservare che i requisiti del bando sono formali e anacronistici. Ma l’obiezione non sarebbe persuasiva. Questi requisiti formali hanno la precisa finalità di impedire ogni manomissione delle buste, e di rendere evidente ogni tentativo di apertura. La forma costituisce qui un elemento dell’offerta, incide sulla sostanza dell’atto, e la sua violazione comporta l’esclusione.
Niente ceralacca? Addio appalto
Gare – Il bando va rispettato
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