Nessuna scusante per il dipendente che diventa direttore dei lavori

Fonte: Italia Oggi

Il dipendente che svolge il compito di direttore dei lavori ha il dovere di vigilare sulla corretta esecuzione da parte della impresa aggiudicataria. Egli risponde direttamente, in termini di maturazione di responsabilità amministrativa, nel caso in cui i lavori non siano stati eseguiti per come previsto dal capitolato e non ha evidenziato tali inadempienza. Non può invocare come scusante né la scarsa esperienza, né la difficoltà di accesso ai luoghi in cui i lavori sono stati eseguiti, né il sommarsi dell’incarico di direttore lavori e responsabile del procedimento. Sono questi i principi dettati dalla seconda sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Lazio nella sentenza n. 52 dello scorso 27 gennaio, con cui è stata disposta la condanna di un dipendente di ufficio tecnico comunale direttore di lavori che non ha vigilato adeguatamente sul corretto svolgimento degli stessi in relazione alle prescrizioni dettate dal capitolato. Ovviamente i danni maturano anche nel caso in cui il finanziamento dell’opera è stato disposto da un’altra pubblica amministrazione, tanto più nel caso in cui la stessa si rivalsa sul comune tagliando il finanziamento in relazione ai lavori non effettivamente svolti. Siamo in presenza di un principio che ascrive direttamente alla responsabilità del dipendente i danni che si sono determinati a seguito della sua condotta quale direttore dei lavori. In altri termini, per i magistrati contabili costituisce una colpa grava la violazione dei normali doveri di ufficio ovvero della ordinaria diligenza e competenza tecnica che il dipendente deve dimostrare di possedere e deve concretamente esercitare a tutela dell’interesse del-l’amministrazione alla puntuale e corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa aggiudicataria. Il fatto che lo stesso abbia sommato la responsabilità del procedimento e la direzione dei lavori non costituisce una ragione che possa essere invocata per escludere la colpa grave, mentre se ne è tenuto conto nell’ambito del potere riduttivo della sanzione. La sentenza aggiunge che «non appare idonea ad escludere la colpa grave la scusante della difficoltà dell’opera e la circostanza che la stessa sia stata realizzata in luoghi difficilmente raggiungibili, in quanto le carenze nello svolgimento dell’incarico di direttore dei lavori, relative sia alla tenuta della documentazione, sia al controllo e alla verifica dell’esecuzione delle opere da parte della ditta appaltatrice appaiono macroscopiche. Infatti, come emerge dagli analitici rilievi effettuati dagli ispettori regionali, nonché dai successivi accertamenti svolti dalla guardia di finanza su incarico del giudice territoriale, la discordanza fra i lavori effettuati e quelli indicati nel progetto e le relative contabilizzazioni era particolarmente vistosa e non potevano sfuggire ad un direttore dei lavori che avesse usato la benché minima diligenza, tanto più che era stato anche il progettista dell’opera». La sentenza chiarisce infine «che la presunta illegittimità della nomina del medesimo a responsabile del procedimento non appare rilevante nella fattispecie sia perché il medesimo ha accettato e svolto l’incarico, sia perché il fatto produttivo del danno riguarda in modo specifico le sue competenze di direttore dei lavori».

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