Negozi liberi salvo vincoli urbanistici

Fonte: Italia Oggi

Apertura degli esercizi commerciali completamente libera, anche se all’ultimo momento il Governo corregge il tiro, con un emendamento che inserisce l’urbanistica tra i pochi limiti che possono essere posti all’avvio dell’attività. Resta ferma invece la totale deregulation sugli orari dei negozi. Rimangono pressoché inalterate altresì le disposizioni relative all’eliminazione dei controlli ex ante sulle attività economiche in generale, fatta eccezione per i servizi pubblici di trasporto non di linea (taxi e noleggio con conducente), che vengono sottratti alle liberalizzazioni. È quanto previsto dagli articoli 31 e 34 del disegno di conversione in legge del dl n. 201 («Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», c.d. «decreto Monti»), come modificati dalle commissioni bilancio e finanze, oggi all’esame dell’aula alla Camera. Con riferimento all’apertura degli esercizi commerciali, l’emendamento del Governo aggiunge ai limiti già ammessi dal decreto legge (tutela della salute, dei lavoratori, dei beni culturali, dell’ambiente) quelli relativi all’ambiente urbano, sì da far salva la programmazione urbanistica, che, a livello regionale, regola il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita. Rimane un problema interpretativo non da poco: cosa debba intendersi per «esercizi commerciali», considerata l’assenza di un preciso riferimento normativo. Sono tali i pubblici esercizi, le edicole, le rivendite di tabacchi? Se cosi non fosse, queste attività economiche ricadrebbero tra le quelle diversamente regolate dall’art. 34. E, in questo caso, la norma ammetterebbe limitazioni inerenti l’avvio che fanno riferimento alle più «larghe» esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di atti preventivi di assenso o di autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
L’intervento del Governo ha vanificato l’emendamento del relatore in commissione, che aveva proposto di differire al 2013 l’abrogazione delle norme restrittive della concorrenza appositamente indicate dal terzo comma dell’art. 3. Questa avrà invece effetto da subito, e comporterà il superamento di disposizioni restrittive quali il divieto di esercizio di un’attività economica al di fuori di una certa area geografica, l’imposizione di distanze minime, il divieto di esercizio di un’attività in più sedi, la limitazione dell’esercizio dell’attività ad alcune categorie o il divieto di commercializzazione di determinati prodotti nei confronti di alcune categorie, l’obbligo per il soggetto interessato di assumere una data forma giuridica, l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi. Il contenuto del terzo comma dell’art. 34, sostanzialmente corrispondente a quello del comma 8 dell’art. 3 del dl n. 138/2011 (la cosiddetta «Manovra-bis»), abroga implicitamente quest’ultimo, facendo venir meno le relative lettere a) e b), che individuavano come norme restrittive quelle inerenti il numero massimo delle persone titolate ad esercitare un’attività, determinato anche attraverso riferimento alla popolazione o ad altri criteri di fabbisogno, nonché quelle relative all’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di un’attività economica solo ove ve ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa.
Nessuna soluzione è stata individuata circa l’interpretazione del comma 6 dell’art. 34, il quale prevede che, quando, ai sensi del comma 4, è stabilita la necessità di taluni requisiti per l’esercizio di un’attività economica, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter essere data sempre mediante autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo. Peccato che il comma 4 ammetta l’introduzione di regimi amministrativi che prevedono la previa autorizzazione: in questo caso, come si concilierà l’autocertificazione ai fini dell’immediato avvio dell’attività con l’esigenza di un previo assenso dell’amministrazione?
Per quanto riguarda, infine, gli orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nessuna novità rispetto al contenuto del dl n. 201, il quale, nel combinato disposto con l’art. 3 del dl n. 223/2006, stabilisce ora che le suddette attività, in tutto il territorio nazionale e senza riferimento alle caratteristiche di località turistica del Comune interessato, sono svolte senza limiti e prescrizioni attinenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio. Quanto ai pubblici esercizi (bar e ristoranti), ovviamente, rimane ferma la possibilità per il Comune di emettere ordinanze che limitino gli orari in relazione a situazioni contingibili concernenti problematiche di ordine pubblico.

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