Le novità in materia di ravvedimento, invece, non comportano variazioni sostanziali. Una modifica riguarda il recepimento a livello legislativo di quanto già anticipato dalla circolare 23/2015 delle Entrate, sulla esatta applicazione della nuova ipotesi di ravvedimento prevista dalla lettera a-bis). Si precisa, pertanto, che la regolarizzazione in esame si effettua sempre entro 90 giorni dalla violazione, con il pagamento della sanzione di un nono del minimo. L’altra variazione consiste nella conferma che la fattispecie del ravvedimento da pvc si applica solo ai tributi gestiti dall’agenzia delle Entrate. Considerata l’estrema rarità del pvc nei tributi locali, l’impatto è scarso.
Sul cumulo giuridico, infine, si precisa che in caso di conciliazione e reclamo l’istituto si applica per ciascun tributo e per ogni anno di imposizione. Nei tributi locali, questo significa di fatto l’esclusione del cumulo in sede di istituti deflativi del contenzioso.
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