Mobilità a doppio regime

Fonte: Il Sole 24 Ore

Tra meno di due mesi scatta per gli enti locali il vincolo del 20% sul turnover. Mentre non è ancora stato risolto il dubbio se il limite vale anche per gli enti fuori patto, un’altra questione chiave riguarda le procedure di mobilità. Quando può essere considerata cessazione e quando va computata tra le assunzioni? A prescindere dalle interpretazioni che si sono succedute, è possibile contare su una disposizione di legge. L’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 (finanziaria 2005) prevede che, in vigenza di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte alla limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto l’anno precedente. Per le autonomie il discorso si fa però più complicato in quanto, almeno nel 2010, non tutte le amministrazioni sono soggette a limitazioni sulle assunzioni. Nel 2010, gli enti soggetti a patto non hanno alcun problema, in quanto il legislatore ha previsto solo un limite sul contenimento della spesa. Fino al 31 dicembre 2010, solamente gli enti non soggetti a patto hanno un vincolo sulle assunzioni e pertanto la mobilità non sempre può essere vista allo stesso modo. Applicando l’articolo citato della finanziaria 2005, un passaggio da un ente a un altro, entrambi non soggetti al patto, non comporterebbe né assunzione né cessazione. Conferma tale interpretazione la Corte dei conti della Sardegna nella deliberazione 73/2010: se mobilità non significa cessazione del rapporto, sarà possibile sostituire un’unità trasferita in mobilità, con un trasferimento da altra amministrazione, sempre tramite mobilità. E ancora (Corte dei conti della Lombardia, delibera 768/2010), a fronte del trasferimento di un proprio dipendente presso altra Pa a seguito di mobilità, si potrà procedere alla sostituzione nello stesso anno con un lavoratore proveniente per mobilità da altra amministrazione, a condizione che quest’ultima sia assoggettata a limiti alle assunzioni. Il dipendente che invece transita da un ente fuori patto a uno soggetto a patto comporterebbe una cessazione (di avviso diverso la sezione Autonomie della Corte dei conti). L’assunzione per mobilità di un dipendente da un ente soggetto a patto sarebbe invece nuova assunzione. In vigenza del comma 562 bisognerebbe quindi aver avuto una cessazione nell’anno precedente. In nessun caso si può superare la spesa di personale registrata nel 2004. Dal 2011 tutti gli enti locali avranno una limitazione sulle assunzioni. Per questo dovrebbe prevalere l’articolo 1, comma 47 della legge 311/2004. Il principio è stato richiamato anche dalla Funzione pubblica nella nota 46078/2010; la mobilità non verrà quindi considerata né nella base del calcolo del 20% della spesa dei cessati né nel costo degli assunti. La stessa è quindi “neutra”, non facendo aumentare le spese di personale nel comparto enti locali ed avendo la sola finalità di una migliore distribuzione delle risorse umane tra le amministrazioni. Ovviamente rimangono valide le regole rigide dei commi 557 e 562 della Finanziaria 2007 sul contenimento della spesa di personale.

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