Stabili i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché le indennità spettanti agli organismi.
Lo prevede il d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2010, n. 256, in attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati. Il responsabile verifica la professionalità e l’efficienza dei richiedenti l’iscrizione e in particolare:
- la capacità finanziaria e organizzativa;
- il possesso di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per la responsabilità derivante dall’attività di mediazione;
- i requisiti di onorabilità di soci, associati, amministratori o rappresentanti;
- la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo;
- le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione;
- il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
- la sede dell’organismo.
E’ istituito anche un elenco di enti pubblici e privati di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori che non dovrà essere inferiore a 50 ore con un massimo di 30 partecipanti per corso.
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