L’Iva non ha più lo «scudo»

Fonte: Il Sole 24 Ore

La non copertura Iva degli scudi fiscali del 2001 e del 2009 o meglio la non preclusione degli accertamenti relativi all’imposta ora espressamente prevista nell’integrazione del decreto “salva Italia” operata dal decreto di semplificazione fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso, è una previsione che, pur cercando di anticipare eventuali critiche comunitarie, arriva a tempo scaduto e in parte in contrasto con le posizioni espresse in passato dal precedente esecutivo e dall’agenzia delle Entrate.
In effetti, questa problematica era stata più volte sollevata da queste stesse pagine anche a seguito dell’emanazione della circolare 43/E/2009 con cui l’Agenzia aveva espressamente affermato che gli accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempre che si tratti di accertamenti relativi a imponibili riferibili alle attività oggetto di emersione.
In modo più puntuale si era occupato del rapporto tra scudo fiscale e Iva l’ex sottosegretario all’Economia Daniele Molgora rispondendo a un question time del 21 ottobre 2009 con cui negli elementi di risposta si legge in modo chiaro che la definizione dello scudo fiscale esplica effetti anche ai fini Iva, in quanto la specifica forma di regolarizzazione non presenta alcun contrasto con la normativa comunitaria non rappresentando (come avviene nei condoni) una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento di operazioni imponibili in materia Iva.
Le due espressioni qui ricordate venivano solo in parte smorzate nei loro contenuti dalla circolare 3/E/2010 con cui l’agenzia inquadrava la norma in un contesto internazionale caratterizzato dall’adozione di strumenti di cooperazione volti a contrastare fenomeni di evasione realizzati attraverso il trasferimento di capitali all’estero. Da ciò si poteva evincere un tentativo di ribadire che il provvedimento era in perfetta linea con l’ordinamento internazionale e, in particolare, con l’ordinamento comunitario.
La ricostruzione delle posizioni che le autorità fiscali avevano assunto in costanza dello scudo fiscale del 2009 dimostra chiaramente che la norma ora approvata stride un po’ con quanto in precedenza sostenuto. È ovvio, però, che la norma, seppur semplice nella sua formulazione, va correttamente inserita nell’operazione scudo fiscale che trova le sue regole di funzionamento negli articoli da 12 a 15 del Dl 350/2001 e nell’articolo 13 bis del Dl 78/2009. In effetti, la preclusione degli accertamenti nello scudo fiscale (nelle due versioni opera in modo identico) non è automatica (come solitamente avviene nei condoni), ma opera, nei limiti delle attività emerse e solo nel caso in cui le rettifiche siano almeno astrattamente riconducibili alle somme e alle attività costituite all’estero oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione. In particolare, nel caso dello scudo, gli accertamenti vengono concretamente effettuati per verificare la riconducibilità dei maggior imponibili accertati alle attività regolarizzate. Quando, poi, i maggiori imponibili accertati sono superiori rispetto alle attività regolarizzate gli organi accertatori procedono all’ordinaria attività di recupero sull’eccedenza. Pertanto sembra veramente difficile considerare lo scudo fiscale, come sostenuto nel question time citato, una rinuncia generalizzata e indiscriminata all’accertamento di operazioni imponibili e, in quanto tale non appare di per sé in contrasto con i principi che hanno condotto la Corte di Giustizia nel 2008 a censurare il precedente condono Iva.
La norma, dunque, non risolverebbe un contrasto con la legislazione comunitaria che per quanto detto sembra abbastanza improponibile, ma produce l’effetto di rendere inefficace la regolarizzazione ai fini Iva. Pertanto, un contribuente che, in sede di verifica, dimostri che le somme scudate sono astrattamente riconducibili alle rettifiche operate dagli uffici otterrà la non procedibilità solo ai fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini Iva.

L’impatto dei controlli
01 | IVA E SCUDO FISCALE
La nuova previsione del decreto per la semplificazione stabilisce che l’adesione agli scudi fiscali del 2001 e del 2009 non preclude comunque gli accertamenti dell’imposta sul valore aggiunto
02 | L’EFFETTO
Le conseguenze prodotte dalla nuova norma sono diverse. Se gli uffici operano delle rettifiche sulla posizione fiscale di un contribuente, rettifiche che sono astrattamente riferibili alle somme scudate la rettifica non produce i suoi effetti ai soli fini delle imposte sul reddito e non anche ai fini Iva
03 | CONSEGUENZE UE
La norma, almeno sul piano astratto potrebbe essere indirizzata a evitare una infrazione comunitaria che potrebbe sorgere per l’incompatibilità dello scudo fiscale, come il precedente condono Iva, alle regole imposte dalla direttiva 2006/112/CE
04 | INCOMPATIBILITÀ
L’incompatibilità dello scudo fiscale con la normativa Iva comunitaria sembra solo ipotetico perché come espressamente dichiarato nel question time del 21 ottobre 2009 dal precedente esecutivo la definizione dello scudo fiscale non presenta alcun contrasto con la normativa comunitaria non rappresentando (come avviene nei condoni) una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento di operazioni imponibili in materia Iva. Sulla compatibilità Ue dello scudo si era espressa l’Agenzia con la circolare 3/E/2010
05 | L’IMPATTO
Un contribuente che, in sede di verifica, dimostri che le somme scudate sono astrattamente riconducibili alle rettifiche operate dagli uffici otterrà la non procedibilità solo ai fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini Iva

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