L’ipotesi di CCNL Dirigenti dell’Area Funzioni Locali: le novità per i segretari

Una prima lettura delle disposizioni contenute nella preintesa sottoscritta lo scorso 11 dicembre

20 Dicembre 2023
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di AMEDEO SCARSELLA

Il giorno 11 dicembre 2023 ARAN e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per i circa 13.640 dirigenti, dirigenti amministrativi tecnici e professionali e segretari comunali e provinciali dell’Area dirigenziale delle Funzioni Locali. La notizia è stata data tempestivamente sulla Gazzetta degli Enti Locali, riportando i commenti dell’ARAN e i comunicati delle organizzazioni sindacali.

L’ipotesi di CCNL dovrà essere sottoposta alla verifica da parte degli organi di indirizzo e controllo prima di essere sottoscritta definitivamente. Al momento, quindi, non sono ancora vigenti le previsioni contenute nella pre-intesa, posto che gli effetti si produrranno soltanto al momento della sottoscrizione del contratto. Tuttavia, appare utile effettuare una prima lettura delle disposizioni contenute nella preintesa. In questo numero della Newsletter si illustreranno quelle relative ai segretari comunali.

Un primo dato di assoluto rilievo riguarda il superamento della contrattazione integrativa di livello nazionale, essendo stata ricondotta l’intera regolazione di livello negoziale al CCNL di Area. Si tratta di una espressa richiesta che era contenuta nella direttiva approvata dal Comitato di settore, che ha trovato nell’Ipotesi di contratto completa attuazione. Pertanto, dalla sottoscrizione definitiva del contratto si applicherà ai segretari comunali esclusivamente la disciplina del CCNL nazionale, con il superamento delle previsioni dei diversi Contratti Nazionali Integrativi precedenti, che disciplinavano essenzialmente la maggiorazione dell’indennità di posizione, retribuzioni per sedi convenzionate e gli incarichi di reggenza e scavalco, che verranno disapplicate (si vedano in particolare gli artt. 60 comma 7, 63, comma 4 e 62 comma 6).

Le relazioni sindacali sono previste esclusivamente nella forma del confronto, che si prevede con soggetti e modalità differenti:

  • un primo tipologia di confronto è previsto a livello nazionale nelle materie indicate nell’art. 55 e si svolge a livello nazionale tra i soggetti sindacali identificati con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL e il Ministero dell’Interno, con la partecipazione dei rappresentanti designati da ANCI e UPI per parte datoriale (art. 5 dell’Ipotesi di contratto);
  • una seconda tipologia di confronto si svolge a livello di singolo Ente, limitatamente ai segretari in servizio in enti con dirigenza e riguarda:
  1. i criteri dei sistemi di valutazione della performance (artt. 61 comma 1 e 34 comma 1 lett. b);
  2. la determinazione della retribuzione di posizione entro i valori minimi e massimi di cui all’art. 60 comma 1, (art. 34, comma 1 lett. a);
  3. i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile (art. 34, comma 1, lett. g).

La pre-intesa prevede l’aumento dello stipendio tabellare nelle misure e alle scadenze indicate nell’art. 57, attestandosi, con decorrenza 01.01.2021, sul valore di euro 47.015,77 per 13 mensilità per i segretari iscritti in fascia A e B, e sul valore di euro 37.612,59 per i segretari iscritti in fascia C. Lo stipendio tabellare è pari allo stipendio previsto per i dirigenti degli enti locali e, a regime, la pre-intesa prevede, quindi, un aumento annuo rispettivamente di euro 1.754,97 (per i segretari di fascia A e B) e € 1.403,98 (per i segretari di fascia C).

Confermata la disciplina per le sedi convenzionate, prevedendosi per il segretario una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili per l’accesso alle diverse sedi.

Rinviando ad altri articoli le novità in materia di indennità di posizione e di risultato, che incidono anche sui compensi per incarichi ad interim e quelli nelle Unioni di Comuni, altro tema rilevante è la disciplina a livello di contratto nazionale relativamente agli incarichi di reggenza e supplenza.

L’art. 62 per gli incarichi di reggenza e supplenza, prevede una indennità pari al 15% della retribuzione complessiva in godimento ragguagliata al periodo di incarico per gli incarichi di durata fino a 60 giorni e al 25% della medesima retribuzione per gli incarichi di durata superiore a 60 giorni. Restano fermi i più elevati valori percentuali definiti in sede di contrattazione integrativa regionale in base alle previgenti disposizioni contrattuali. Gli Enti possono elevare sin dal primo giorno fino al 25% la percentuale relativa agli incarichi di durata inferiore a 60 giorni, in base alla propria capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di legge. Tali compensi concorrono a determinare il trattamento economico da prendere a riferimento per la determinazione del limite massimo dei diritti di rogito erogabili ai segretari in servizio in Enti privi di dirigenti (art. 56, comma 3).

Previsto anche il rimborso delle spese di viaggio per accedere alle sedi presso le quali si svolge la reggenza o supplenza, a carico degli Enti utilizzatori e nei limiti delle disponibilità di bilancio, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, i segretari debbano garantire la propria presenza presso l’Ente presso il quale svolgono la reggenza o supplenza.

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