L’Imu chiama al nuovo ravvedimento

Fonte: Il Sole 24 Ore

Scade oggi la possibilità di utilizzare la nuova ipotesi di ravvedimento della prima rata Imu, introdotta con la legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014). Con la modifica apportata all’articolo 13, lettera a bis), del decreto legislativo 472/1997, applicabile a tutti i tributi, sia locali sia statali, è stata introdotta la possibilità di regolarizzare le violazioni entro il termine di 90 giorni. Questa facoltà si aggiunge a quelle già previste per i versamenti d’imposta e consente quindi di affiancare al ravvedimento breve (30 giorni) e a quello lungo (scadenza della dichiarazione) quello per così dire «intermedio».
Partiamo dunque da quest’ultima tipologia di ravvedimento.

Le modalità della correzione 
Il contribuente può regolarizzare qualsiasi violazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine della dichiarazione, ovvero, per i tributi senza obbligo periodico di dichiarazione, entro 90 giorni dalla commissione dell’illecito, con il pagamento di un nono della sanzione minima. Questa distinzione fra tributi periodici e tributi istantanei o d’atto ha creato da subito molti dubbi tra gli interpreti.
Assumendo la natura periodica dell’Imu, affermata tra l’altro nelle istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione, è stato infatti rilevato che relativamente al saldo d’imposta il nuovo termine di 90 giorni risultava di oscura applicazione. In effetti, il riferimento al termine di presentazione della dichiarazione non funzionava né se rivolto all’ultima denuncia presentata, che alla scadenza del saldo risulta già decorso, né se rivolto a quella successiva, poiché questa ultima scadenza risulta già interessata dal ravvedimento lungo.
A risolvere il rebus è intervenuta l’agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E del 2015, sostenendo che il termine di 90 giorni va sempre riferito solo e unicamente alla data di commissione dell’illecito, sia per i tributi periodici, sia per i tributi d’atto. È chiaro che se si tratta di un illecito di versamento, la data di partenza è quella di scadenza del relativo obbligo, se invece si tratta di una dichiarazione infedele (si veda l’altro articolo in pagina), il termine da considerare è quello di scadenza della denuncia.
Le modalità applicative della nuova fattispecie in materia di pagamenti Imu sono pertanto facili da individuare. In particolare, per la regolarizzazione della prima rata 2015, scaduta il 16 giugno, il termine di 90 giorni cade per l’appunto il 14 settembre. Entro questa data, il contribuente potrà versare l’importo non pagato, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta del 3,33% (un nono del 30%).

Le altre ipotesi 
La scadenza del 14 settembre tuttavia non determina la preclusione di tutte le ipotesi di ravvedimento sui pagamenti dell’Imu. Resta infatti in vigore la previsione dell’articolo 13, lettera b) del decreto legislativo 472/97, in base alla quale le violazioni possono essere sanate entro il termine della dichiarazione relativa all’anno di commissione dell’illecito. Se si prende in considerazione la prima rata 2015, il termine ultimo è il 30 giugno 2016. In questo caso, la sanzione ridotta diventa il 3,75%, e cioè un ottavo del 30 per cento. Ne deriva ulteriormente che non c’è più tempo per regolarizzare le violazioni dei pagamenti 2014.
Come sopra ricordato, anche per l’Imu trova applicazione il ravvedimento breve, che si perfeziona entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di legge. La sanzione base per commisurare la penalità ridotta cambia se la regolarizzazione avviene entro i primi 14 giorni dalla scadenza di legge. In questa eventualità, infatti, si deve assumere la sanzione del 2% per ciascun giorno di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno, quindi, la sanzione di riferimento diventa il 30 per cento.
La sanatoria dell’errore avverrà dunque con il pagamento di una sanzione ridotta pari a un decimo della sanzione minima e cioè pari allo 0,2% dell’importo non versato, per ciascun giorno di ritardo fino a 14 giorni, e al 3% per ritardi superiori ma entro i trenta giorni dalla scadenza di legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *