Limiti agli incarichi legali esterni

Fonte: Italia Oggi

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il migliore e il più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui esse dispongono. È ammesso il ricorso a incarichi e consulenze professionali esterne soltanto in presenza di specifiche condizioni quali la straordinarietà e l’eccezionalità delle esigenze da soddisfare, la carenza di strutture e di personale idoneo, il carattere limitato nel tempo e l’oggetto circoscritto dell’incarico o della consulenza. Questo importante principio è stato confermato, ancora una volta, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della regione Lazio, con la sentenza del 3 agosto 2010 n. 1598. Nel caso in esame il presidente dell’Anas era stato convenuto in giudizio per rispondere del danno erariale derivato all’ente per effetto dell’illecito conferimento di incarichi professionali. Più precisamente la controversia concerne due contratti stipulati e aventi entrambi per oggetto «l’incarico di provvedere alla ricognizione e mappatura, intesa come analisi delle cause, valutazione e determinazione e classificazione dei rischi collegati, del contenzioso pendente presso il medesimo ente (circa 11.800 controversie) «. I due contratti, sostanzialmente uguali per le condizioni, gli importi e il numero di controversie da monitorare, prevedevano l’esame delle pratiche e i corrispettivi previsti erano determinati con l’indicazione di un importo forfettario per ciascuna pratica di monitoraggio, variabile da euro 2.390,00 +Iva ed euro 4.185,00 +Iva in relazione alle tipologie di contenzioso. Il procuratore regionale aveva ritenuto comprovato un grave danno patrimoniale per l’erario consistente nel compenso pagato per le prestazioni oggetto dei contratti che potevano essere svolte da personale assegnato all’ ufficio legale dell’ente il cui numero di dipendenti era comunque sufficiente per affidare la gestione dell’analisi del contenzioso. Il presidente convenuto aveva, invece, evidenziato che la stipula dei due contratti era stata determinata dalla necessità di sopperire temporaneamente alla grave carenza di personale e all’esistenza di notevoli difficoltà, in termini di gestione ed organizzazione, dovute all’esigenza di una ristrutturazione dell’ente. La Corte dei conti ha condannato il presidente dell’Anas a pagare a favore dell’ente la somma di euro 700 mila. Secondo i giudici contabili, infatti, è indubbia la responsabilità amministrativa del presidente dell’Anas per aver conferito a soggetti esterni, secondo un criterio «avulso da qualsiasi previa ricognizione della effettiva insufficienza di risorse professionali interne», l’incarico di provvedere alla ricognizione e mappatura di tutto il contenzioso pendente. È imputabile, poi, un comportamento improntato a «colpa grave» dal momento che ha agito in mancanza di un’idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari per il legittimo conferimento degli incarichi esterni, e per il conseguente pagamento della prestazione professionale. Questo comportamento non può che ritenersi ingiustificabile, approssimativo e in aperto contrasto con il principio di economicità nella spesa e, quindi, in aperto contrasto con il principio di buon andamento della p.a., ex art. 97 Cost. Con la decisione in oggetto il collegio ha anche precisato che , in casi particolari e contingenti, può essere ammessa la legittimazione della p.a. ad affidare determinate attività all’opera di estranei dotati di provata capacita professionale e specifica conoscenza tecnica della materia di cui vengono chiamati ad occuparsi. È però necessario che si verifichino: a) la straordinarietà e l’eccezionalità delle esigenze da soddisfare; b) la mancanza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza, in relazione all’eccezionalità delle finalità, del personale addetto, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo. Sebbene nell’ordinamento non sussista un generale divieto per la p.a. di ricorrere a esternalizzazioni per l’assolvimento di determinati compiti , tuttavia, il ricorso a incarichi esterni non può essere attuato violando tali condizioni e limiti.

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