Legittimo lo stop del Comune ai manifesti contrari alla pillola abortiva

Focus sulla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V), 17 gennaio 2025, n. 362

5 Febbraio 2025
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Assume ampio rilievo la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V), 17 gennaio 2025, n. 362 che ha confermato una precedente decisione del TAR Emilia-Romagna (Sez. II, n. 845/2022). La vicenda riguarda la legittimità di una delibera della giunta comunale, la quale aveva vietato l’affissione di manifesti anti-abortivi promossi da una associazione. L’oggetto del contenzioso era la compatibilità tra la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e il potere del Comune di disciplinare la pubblicità per tutelare interessi pubblici e diritti altrui.

Questioni giuridiche principali

Libertà di espressione e limiti legittimi. La Corte ha analizzato se il divieto di affissione potesse considerarsi una restrizione proporzionata e necessaria in una società democratica, ai sensi dell’art. 21 Cost. e dell’art. 10 della CEDU. La rilevanza giuridica risiede nel bilanciamento tra libertà individuali e tutela di interessi pubblici superiori.
Competenza comunale e regolamentazione della pubblicità. È stata esaminata la legittimità della delibera della giunta comunale, con riferimento all’art. 48 del d.lgs. 267/2000 e all’art. 3 del d.lgs. 507/1993, che consente agli Enti locali di disciplinare modalità e limiti per la pubblicità.
Pubblicità ingannevole e protezione del pubblico. La Corte ha valutato se i manifesti potessero essere considerati ingannevoli, dato il loro contenuto sensazionalistico e potenzialmente allarmante.

Ratio decidendi

Il Consiglio di Stato ha confermato che la libertà di manifestazione del pensiero non è assoluta, ma soggetta a limitazioni per garantire il rispetto dei diritti altrui e dell’interesse pubblico. I giudici hanno ritenuto legittimo il divieto di affissione, poiché i manifesti, evocando un’immagine di allarme ingiustificato, rischiavano di ingannare il pubblico sulla sicurezza della pillola RU486, farmaco approvato dalle autorità sanitarie competenti. Ha inoltre sottolineato che il Comune ha agito entro i limiti della propria competenza regolamentare, motivando adeguatamente la decisione e senza esprimere giudizi di valore sull’aborto.

Dispositivo e decisione finale

La sentenza del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’associazione in questione, confermando la legittimità del divieto di affissione. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la regolamentazione comunale delle modalità pubblicitarie rientra nelle competenze dell’Ente locale, purché rispettosa dei principi di proporzionalità e trasparenza. La decisione ha effetti immediati, impedendo la diffusione dei manifesti nel territorio comunale.

Implicazioni giuridiche e pratiche

La sentenza chiarisce i confini entro cui gli Enti locali possono esercitare il potere regolamentare in materia pubblicitaria, con particolare attenzione alla tutela del pubblico da messaggi ingannevoli. Riafferma il principio secondo cui le restrizioni alla libertà di espressione devono essere giustificate da interessi pubblici superiori, come la tutela della salute o la prevenzione di allarmi infondati. Per i Comuni, rappresenta un precedente che rafforza la possibilità di adottare regolamenti mirati per sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, purché le limitazioni siano adeguatamente motivate e rispettino i diritti fondamentali.

>> IL TESTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO (SEZ. V), 17 GENNAIO 2025, n. 362.

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