Il consigliere può registrare la seduta del consiglio comunale e pubblicarla sui social? La parola al Ministero dell’Interno

Il parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 4 febbraio 2026

11 Febbraio 2026
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Il tema della trasparenza delle sedute consiliari torna al centro dell’attenzione con un recente parere del Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari interni e territoriali) pubblicato il 4 febbraio 2026 che chiarisce i limiti alla registrazione audio‑video dei lavori del consiglio comunale in assenza di una disciplina regolamentare specifica. Il caso nasce dalla segnalazione di un presidente del consiglio comunale: un consigliere di minoranza aveva pubblicato sui social la ripresa video del proprio intervento, diffondendo invece solo l’audio degli interventi altrui, nonostante l’Ente fosse privo di un regolamento sulle riprese delle sedute.

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L’autonomia del consiglio e il ruolo dei regolamenti

Il punto di partenza è l’articolo 38, comma 3, del Testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000), che riconosce al consiglio comunale autonomia funzionale e organizzativa. In questo ambito rientra anche la potestà di disciplinare, tramite regolamento, le modalità di svolgimento delle sedute, comprese la registrazione del dibattito e l’utilizzo di strumenti audiovisivi.

A rafforzare questo principio interviene l’articolo 7 del TUEL, che attribuisce ai consigli comunali la competenza ad adottare regolamenti sull’organizzazione e sul funzionamento degli organi dell’Ente. Secondo il Ministero, proprio questa autonomia impone che ogni forma di ripresa audio‑video delle sedute trovi fondamento in una previsione regolamentare chiara e preventiva, evitando soluzioni estemporanee o prassi informali.

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Privacy e limiti alla registrazione senza regole

In assenza di un regolamento, osserva il Viminale, non possono essere adeguatamente garantiti i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Sul punto viene richiamata la giurisprudenza amministrativa: il TAR Veneto, con la sentenza n. 826 del 16 marzo 2010, ha escluso la legittimità di riprese autorizzate caso per caso dal presidente del consiglio comunale, proprio perché prive di una cornice normativa idonea a tutelare i soggetti coinvolti.

La registrazione e la successiva diffusione delle immagini – anche quando limitate al solo intervento di un consigliere – possono comportare la diffusione di dati personali e, in taluni casi, sensibili. Da qui la conclusione del Ministero: senza uno specifico regolamento, il consigliere non può riprendere il proprio intervento durante la seduta per pubblicarlo sui social network.

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Trasparenza nel rispetto del GDPR

Il parere richiama anche le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, che ha più volte sottolineato la necessità di bilanciare la trasparenza dell’azione amministrativa con la tutela della riservatezza dei partecipanti. Ogni disciplina locale sulle riprese audio‑video deve quindi essere conforme al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Non a caso, il Ministero ricorda la circolare n. 33 del 19 aprile 2022, dedicata alle sedute in videoconferenza o in modalità mista, nella quale si ribadisce l’obbligo per gli enti locali di adottare un regolamento ad hoc. Un passaggio ormai imprescindibile per garantire tracciabilità, identificabilità dei partecipanti, sicurezza dei dati e adeguata pubblicità delle sedute, evitando improprie iniziative individuali che rischiano di esporre l’ente a profili di illegittimità.

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