Le società partecipate aspettano il bilancio 2012

Fonte: Il Sole 24 Ore

Sarà necessario attendere i bilanci del 2012, che saranno approvati nel 2013, per decretare la “salvezza” delle società partecipate dai Comuni con meno di 30mila abitanti. È quanto emerge interpretando l’articolo 14, comma 32, del decreto legge 78/2010, che impone ai Comuni minori di mettere in liquidazione le società che non rispettano determinati requisiti. La norma è stata più volte ritoccata dal legislatore e gli interventi non hanno certo reso più semplice la comprensione della disposizione, che prevede termini distinti, difficili da coordinare. I Comuni devono cedere o mettere in liquidazione le società “incriminate” entro il 31 dicembre 2012. Ma questa disposizione non si applica alle società che, al 31 dicembre 2012, abbiano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi e non abbiano mai subito una ricapitalizzazione per perdite. Occorre chiarire se in questo triennio resta incluso anche il bilancio al 31 dicembre 2012: quest’ultimo era compreso nella valutazione del triennio in base al testo precedente della norma, che fissava al 31 dicembre 2013 il termine per mettere in liquidazione le società, ma ora (dopo la modifica del decreto legge 138/2011) il punto va chiarito. In teoria, dato che non sono stati modificati i tempi previsti dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto 78/2010, (che prevede i tagli ai trasferimenti in due misure nel 2011 e dal 2012), l’inciso “31 dicembre 2012” va letto in senso tecnico e inteso come riguardante il bilancio dell’esercizio 2012, che verrà approvato nel 2013. Pertanto, dovrebbero essere presi in considerazione i bilanci del 2010, 2011 e 2012. Si potranno quindi verificare due casi: se la società osservata ha subito ricapitalizzazioni per perdite nel corso della sua vita o ha subito perdite nel 2010 o nel 2011, dovrà essere messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2012; altrimenti, sarà necessario attendere l’esame anche del bilancio 2012 per dare alla società certezza di continuità. Il tema, peraltro, è molto delicato, perché investe anche i criteri di valutazione da adottare in sede di bilancio di esercizio: uno degli elementi essenziali è il “going concern”, ossia il criterio della continuità aziendale. Occorre chiarire anche la disposizione che prevede che i comuni tra i 30 e i 50mila abitanti possono detenere una sola società: le altre – si legge nel decreto legge 78 – vanno messe in liquidazione le altre entro il 31 dicembre 2011. Ma la Corte dei conti (Sezione di controllo per la Lombardia, parere 602 del 2011) ha considerato questa data frutto di un errore formale e ha inteso come scadenza corretta quella del 31 dicembre 2013. La scelta della magistratura contabile permette anche di chiarire che la disposizione va interpretata nel senso che se i comuni più piccoli non possono avere società da soli (salvo associarsi con altri, fino a raggiungere i 30mila abitanti), per i comuni maggiori è concessa un’eccezione. Ovviamente potranno avere ulteriori società, ma solo insieme ad altri comuni. Si ricorda, infine, che la norma non si riferisce a tutte le società, ma solo a quelle che non hanno una regolamentazione di settore (queste ultime si pongono in posizione di specialità nei confronti della norma). A confermarlo, oltre a numerosi pareri della Corte dei conti, anche i differenti poteri affidati al Prefetto in caso di inadempienza. In riferimento all’articolo 14, comma 32, è stabilita una procedura semplice e diretta: il Prefetto attribuisce un termine al Comune e se questo non adempie nomina un commissario per la messa in liquidazione della società (articolo 16, comma 14, del decreto legge 138/2011). Invece, l’articolo 4, comma 32-bis, del medesimo decreto legge 138/2011 fissa regole diverse e più prudenti per le società di servizi pubblici locali.

Le scadenze

31 DICEMBRE 2012
I comuni con meno di 30mila abitanti devono mettere in liquidazione le società o cedere le partecipazioni. Si salvano le società che:
hanno, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
non hanno subìto riduzioni di capitale per perdite di bilancio;
non hanno subìto ricapitalizzazioni per coprire le perdite di bilancio

31 DICEMBRE 2011
I Comuni che hanno tra 30mila e 50mila abitanti possono conservare una sola società. Le altre devono essere messe in liquidazione 8 Secondo la Corte dei conti, il legislatore ha commesso un errore formale: la scadenza reale è il 31 dicembre 2013

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