Le società di utility non sfuggono alle dismissioni

Fonte: Italia Oggi

La sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna della Corte dei conti ha recentemente espresso con la deliberazione n. 9 del 13/2/2012 un’interpretazione molto restrittiva dell’art. 14 comma 32 del dl 78/2010; tale interpretazione, se verrà confermata anche da altre sezioni, renderà ancora più stringenti i vincoli imposti agli enti locali di ridotte dimensioni per la dismissione delle loro partecipazioni societarie. Il parere della sezione è giunto in risposta ad alcuni quesiti del Consiglio delle autonomie locali dell’Emilia-Romagna sulla corretta interpretazione dell’art. 14 comma 32, alcuni dei quali, a dire il vero, relativi a temi già ampiamente dibattuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come quello del rapporto fra tale disposizione e quella prevista all’art. 3 comma 27 e segg. della legge 244/2007; dopo alcune prime difficoltà interpretative, è infatti ormai assodato che le due disposizioni operano su piani diversi, nel senso che ogni comune deve prima verificare se una partecipazione sia strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, in via subordinata, se possieda i requisiti dimensionali necessari per il mantenimento o se sussistano specifici casi di esenzione. La sezione dell’Emilia-Romagna nella deliberazione sopra richiamata ha ricordato innanzitutto che, salvo sussistano i casi di esclusione previsti dalla norma, i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti devono dismettere tutte le partecipazioni entro il prossimo 31/12/2012 e quelli con popolazione compresa fra 30 mila e 50 mila abitanti possono invece mantenere una sola partecipazione e dismettere le altre entro il 31/12/2013. La sezione ha poi espresso una serie di opinioni volte a chiarire l’applicazione concreta della norma nei seguenti casi: – società quotate in borsa: per i comuni con meno di 30 mila abitanti il mantenimento della partecipazione è consentito solo se ricorre uno dei casi di esclusione, mentre per quelli della fascia 30-50 mila è possibile solo se la partecipazione è l’unica detenuta; – società di gestione di Spl: lo strumento societario non costituisce una modalità obbligatoria di gestione dei Spl, ma rappresenta solo un modello organizzativo alternativo ad altre opzioni; pertanto, il fatto che una società gestisca Spl, di per sé non fa venire meno l’obbligo di dismissione qualora ne ricorrano le condizioni; – società patrimoniali: secondo la Sezione, le società costituite ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 13 del dlgs 267/2000, alle quali è stata conferita la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, rappresentano una modalità organizzativa superata e non più consentita dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 25/11/2011, la quale ha affermato il principio secondo cui le reti devono essere considerate beni demaniali e, in quanto tali, non possono essere conferite neanche a società interamente pubbliche, neppure in presenza di clausole statutarie di incedibilità delle quote o azioni (l’incedibilità delle quote o azioni, infatti, non implica anche l’incedibilità dei beni che costituiscono il patrimonio sociale). Sarebbe stato interessante se la sezione avesse espresso la propria opinione anche sulla necessità o meno di retrocedere la proprietà delle reti già conferite dai soci pubblici prima della sentenza della Corte costituzionale; – società di trasformazione urbana (Stu): anche in questo caso, non essendo tale tipologia societaria l’unico strumento di attuazione degli interventi di trasformazione urbana, i divieti previsti dall’art. 14 comma 32 trovano piena applicazione; – aziende speciali: sebbene l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione sia limitato agli organismi societari, la sezione ha rilevato che l’art. 25 comma 2 del dl 1/2012 (il c.d. «Cresci Italia») prevede che le aziende speciali e le istituzioni siano soggette agli stessi obblighi e limitazioni previste per la partecipazione societaria degli Enti locali; – consorzi di servizi fra Enti locali: non rientrano nell’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 14 comma 32. La sezione, inoltre, ha espresso un parere anche sul significato da attribuire alla deroga contenuta alla lettera a) del terzo periodo del comma 32, per le società che abbiano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, ritenendo che gli anni da prendere in considerazione al 31/12/2012 siano il 2009, il 2010 e il 2011, in quanto a tale data il bilancio relativo al 2012 non risulterà ancora approvato (stante il termine previsto dall’art. 2364 comma 2 del Codice civile). Infine, un’importante precisazione giunge anche sul tema della liquidazione delle società (modalità di dismissione che si ricorda essere alternativa a quella della più semplice cessione a terzi delle partecipazioni vietate e che può essere perseguita solo qualora il comune socio sia in possesso di diritti sufficienti per deliberare lo stato in liquidazione). La sezione ha sostenuto che, in mancanza di una disciplina speciale che regoli le modalità di dismissione delle società pubbliche, si deve ritenere applicabile la disciplina comune prevista agli artt. 2484 e seg. del codice civile. Peraltro, non sarà possibile trasferire gli elementi attivi (immobilizzazioni e crediti) e passivi (debiti) dal patrimonio della società a quello del comune socio, in quanto ciò contrasterebbe sia con la disciplina codicistica, che non prevede alcuna «confusione» fra il patrimonio della società e quello del socio, sia con il principio secondo il quale delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.

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