Le province si salvano dai tagli

Fonte: Italia Oggi

Le province si salvano dai tagli. Quale che sia la sorte futura degli enti intermedi, una cosa è certa: eventuali nuove riforme non potranno essere realizzate con decreto legge, strumento normativo che la Costituzione prevede sia usato solo per «fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza», e non, come invece ha fatto il governo Monti, per «realizzare una riforma organica e di sistema» quale quella delle province. Questa la motivazione con cui la Corte costituzionale, in una camera di consiglio lampo, ha spazzato via con un tratto di penna tutta l’impalcatura normativa messa in campo dal governo dei professori per dimezzare le province e ridurne le funzioni. I giudici costituzionali hanno infatti accolto entrambe le censure mosse dalle nove regioni ricorrenti (Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Lazio, Campania, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Calabria) che hanno chiesto alla Consulta di esprimersi sui due grandi fronti di conflittualità aperti dalla riforma congegnata dall’allora ministro Filippo Patroni Griffi. Il primo è rappresentato dalle norme del decreto Salva Italia (dl n.201/2011) che prevedevano la trasformazione delle province in enti di secondo livello (con consiglieri e presidenti non più eletti direttamente dai cittadini ma dai consigli comunali) e il trasferimento delle funzioni (e relative risorse umane, finanziarie e strumentali) ai comuni. La Corte le ha dichiarate tutte (art. 23, commi 4,14,15,16,17,18,19,20,20bis) illegittime per violazione dell’art. 77 della Costituzione (quello sui requsiti della decretazione d’urgenza). Ma nel dispositivo la Consulta ha richiamato altre due norme della Carta. L’art. 117, secondo comma lett. p) che affida alla competenza statale la legislazione elettorale e la definizione degli organi di governo e delle funzioni degli enti locali. E l’art. 133, comma 1 che affida a una legge della repubblica (e non dunque a un decreto legge) il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove province.

Sono state cancellate anche le norme della spending review (art. 17 dl 95/2012) che hanno dato il via ai tagli, prima individuando i requisiti minimi che gli enti avrebbero dovuto avere per sopravvivere e poi realizzando gli accorpamenti in modo da arrivare a regime a ridurre gli enti intermedi da 86 a 51 nelle regioni a statuto ordinario. Illegittimo, per la stessa ragione, anche l’art.18 sull’istituzione delle città metropolitane. «La sentenza della Corte conferma che le riforme delle istituzioni non possono essere fatte per decreto legge», ha commentato il presidente dell’Upi, Antonio Saitta, «Per riformare il Paese si deve agire con il pieno concerto di tutte le istituzioni. Non si puo’ pensare di utilizzare motivazioni economiche, del tutto inconsistenti, per mettere mani su pezzi del sistema istituzionale del Paese».

Riorganizzazione dei tribunali. Ieri la Corte ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 155 del 2012, limitatamente alla soppressione del Tribunale di Urbino.

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