Le assunzioni al Sud detassate al 50 per cento

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il decreto per lo sviluppo varato ieri dal Consiglio dei ministri introduce per le imprese un nuovo credito d’imposta per coloro che, incrementando la base occupazionale, assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. L’incentivo, però, rispetto al passato, richiede più stringenti requisiti soggettivi che, di fatto, ne limitano la fruibilità. Questi requisiti sono stati introdotti dal nostro legislatore, per rispettare in modo puntuale le regole comunitarie sugli aiuti di Stato al fine di evitare nuove sorprese di infrazione da parte delle autorità di Bruxelles. Il credito d’imposta scatta per ogni nuovo lavoratore assunto nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso Decreto, a condizione che i lavoratori siano considerati, ai sensi del Regolamento 800/2008/CE, appartenenti alle categorie degli “svantaggiati” o dei “molto svantaggiati”. Nel caso di assunzione di dipendenti “svantaggiati” (vale a dire lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, ovvero membri di una minoranza nazionale) il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione. Nel caso di assunzione di dipendenti “molto svantaggiati” (vale a dire lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi) il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione. L’incentivo spetta in riferimento a un ben determinato incremento occupazionale che è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all’anno dall’entrata in vigore del decreto. L’incremento della base occupazionale deve tener conto delle diminuzioni occupazionali che si sono verificate in imprese controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. La fruizione del beneficio viene meno: se il numero complessivo di dipendenti è inferiore o pari a quello annuale di riferimento; o se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (ovvero di 2 anni per le Pmi); o se nei confronti dell’impresa vengono definitivamente accertate violazioni fiscali o contributive in materia di lavoro dipendente non formali, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, ovvero violazioni sulla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ovvero siano emanati dalla magistratura contro il datore di lavoro provvedimenti definitivi per condotta antisindacale. Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione.

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