Lavori in edilizia semplificati

Fonte: Italia Oggi sette

Ancora più semplificazione in edilizia. L’autocertificazione la fa da padrona, diventano libere le opere interne e i mutamenti di destinazione d’uso per gli edifici non abitativi. Lo sportello unico deve liberare da incombenza di presentazione di certificati e nulla osta. E la Dia somiglia sempre di più alla Scia.

Il decreto legge 83/2012, convertito nella legge 134/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012 modifica alcune norme del T.u. dell’edilizia (dpr 380/2001) relative alla disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla Scia e prevede che, nei casi ordinari, per iniziare i lavori sarà sufficiente accompagnare i due titoli abilitativi con autocertificazioni o certificazioni di tecnici abilitati, anziché con i pareri tecnici e gli altri atti preliminari.

Il comma 1 dell’articolo 13 del decreto 83/2012 semplifica ulteriormente le modalità di presentazione della Scia.

 

Prevalgono l’autocertificazione e le attestazioni e le asseverazioni di tecnici: sono sostitutivi dei pareri degli enti o organi preposti e delle verifiche previsti non solo dalla normativa di rango legislativo, ma anche di rango regolamentare, salve le verifiche successive degli organi o amministrazioni competenti. A livello regionale e locale, continuano a essere in vigore passaggi procedimentali previsti da atti regolamentari, formalmente non intaccati dall’articolo 19 della legge 241/1990 (dedicato alla Scia), che, nella versione ante dl 83/2012, dichiarava la possibilità di sostituire pareri e nulla osta previsti dalla «legge», lasciando in piedi quelli previsti da regolamenti. Dell’allargamento dell’autocertificazione beneficeranno non solo i procedimenti edilizi, ma anche l’attività imprenditoriale, commerciale e artigianale.

Per completezza va ricordato che non possono essere sostituiti dalla Scia e, rimangono, pertanto, soggetti a pareri e verifiche preventive tutti gli interventi che interferiscono con vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, di pubblica sicurezza, difesa nazionale, costruzioni in zone sismiche, normativa comunitaria e gli altri elencati nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 19 della legge 241/1990.

La Scia consente di iniziare l’attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine; mentre per la Dia bisogna attendere un termine iniziale, entro il quale l’amministrazione può bloccare l’avvio dell’attività.

Già con circolare del 16 settembre 2010 il ministero per la semplificazione normativa ha chiarito che la Scia non si applica solo all’avvio dell’attività di impresa, ma sostituisce anche la Dia in edilizia, eccetto la Dia alternativa al permesso di costruire (cosiddetta superDia) e nei casi in cui le leggi regionali abbiano previsto l’utilizzo della Dia per ulteriori tipi di intervento rispetto a quelle previste dal T.u. dell’edilizia. La Scia consente di avviare i lavori il giorno stesso della sua presentazione, mentre con la Dia occorre attendere 30 giorni. L’articolo 5 del decreto legge n. 70/2011 ha precisato che la Scia deve essere corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni dei relativi elaborati tecnici a cura del professionista abilitato. Per il settore edilizio sono stati esclusi dalla Scia i casi relativi alla normativa antisismica e quelli in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. L’articolo 6 del decreto legge n. 138/2011 ha previsto che la Scia venga corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati non più in via generale, ma solo se previsto dalle norme di settore.

Il decreto 83/2012 estende alla Dia le semplificazioni procedimentali prevista per la Scia, in relazione alla possibilità di sostituire atti o pareri di enti o organi con autocertificazioni o certificazioni di tecnici abilitati.

Anche per la Dia, analogamente alla Scia, le autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati sostituiscono gli atti o pareri di organi o enti appositi o le verifiche preventive, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Conseguentemente i pareri preliminari di stampo tecnico saranno sostituiti da attestazioni e asseverazioni di professionisti abilitati, andandosi ad ampliare il sistema delle autocertificazioni sostitutive del controllo pubblico preventivo. Il controllo preventivo rimane sempre obbligatorio nel caso di vincoli ambientali, paesaggistici, pubblica sicurezza e negli altri casi previsti nello stesso comma 1-bis dell’articolo 23 del Testo unico per l’edilizia. Le certificazioni devono essere prodotte da tecnici abilitati e attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi. Esse devono essere prodotte a corredo della documentazione richiesta nel momento della presentazione della Dia. Con il dl 83/2012 Dia e Scia si somigliano sempre di più, anche per le modalità di presentazione. Innanzi tutto è prevista l’emanazione di un regolamento per la presentazione della Dia con strumenti telematici. Fino all’emanazione del regolamento, la Dia, corredata dalle dichiarazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, a eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica e, in tal caso, essa si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. Altri ritocchi apportati dal dl 83/2012 riguardano il caso in cui l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale: il termine di 30 giorni per l’effettivo inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Se tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. Qualora l’immobile sia, invece, sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, se il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, l’ufficio comunale deve convocare una conferenza di servizi e il termine di 30 giorni decorre dall’esito della conferenza. Le nuove disposizioni si applicano entro il 12 febbraio 2013.

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