L’aumento Irap resta retroattivo

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’aumento dell’aliquota Irap resta retroattivo. Nessun passo indietro anche sull’aumento della tassazione per i fondi pensione e le fondazioni. Stesso discorso anche per lo stop all’esenzione dall’Irpef per i capitali percepiti in caso di morte dai beneficiari di polizze vita.

L’ultima bozza del Ddl di Stabilità «bollinata» conferma gli aumenti di imposta in deroga allo Statuto del contribuente, oltre a modificare il regime della deduzione dei costi black list (si veda l’articolo in pagina). A cominciare dall’Irap. I versamenti per il 2014 dovranno, quindi, essere effettuati con un’aliquota più alta rispetto a quella che aveva ridotto il decreto sul bonus Irpef (Dl 66/2014) e per la quale era stato introdotto a copertura l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20% al 26% a partire dal 1° luglio scorso.

Così l’aliqauota ordinaria dell’Irap da applicare sarà quella del 3,9% e non più del 3,5 per cento. Nel determinare il saldo dell’Irap in scadenza il 16 giugno 2015, non si potrà beneficiare neanche della nuova agevolazione sulla deduzione integrale del costo del lavoro derivante da contratti a tempo indeterminato. La “neutralizzazione” della componente lavoro dalla base imponibile Irap scatterà soltanto dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Tradotto in soldoni, il beneficio si vedrà solo al momento dei versamenti d’imposta da effettuare nel 2016, al netto della scelta per l’acconto previsionale. L’anno prossimo, invece, nessun nuovo vantaggio: l’Irap, dunque, si calcolerà con l’aliquota del 3,9% e con la deduzione limitata per le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato (7.500 euro a testa per gli over 35 e 13.500 per donne e under 35, con importi raddoppiati in talune regioni meridionali). L’unica mitigazione alla retroattività è rappresentata dal fatto che vengono fatti salvi i minori versamenti in acconto effettuati in base all’aliquota 3,5% utilizzando il metodo previsionale, come aveva espressamente stabilito dal decreto Irpef (articolo 2, comma 2, del Dl 66/2014).

La retroattività, però, non si ferma all’Irap. Tutto confermato anche sul versante fondi pensione e fondazioni. L’incremento della tassazione dei proventi percepiti dai fondi pensione, passa dall’11,5% al 20% con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2014 al netto dei riscatti già effettuati. Per quanto riguarda gli investimenti in titoli di Stato di Paesi white list è confermata la tassazione del 12,5 per cento.

Scatteranno, invece, dal 2015 le nuove aliquote sulla tassazione delle Casse di previdenza (dal 20 al 26%) e sull’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (dall’11 al 17%).

Capitolo fondazioni e trust. L’incremento dal 5% al 77,74% della quota imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali sarà applicabile con riferimento alle distribuzioni di utili effettuate dal 1° gennaio 2014. L’imposta dovuta dagli enti non commerciali (in primo luogo trust e fondazioni bancarie) sarà quindi pari al 21,38% (il 27,5% del 77,74%) del dividendo percepito.

La retroattività “colpisce” anche il comparto assicurazioni. Il Ddl di Stabilità sancisce l’addio all’esenzione dalla tassazione Irpef per «i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico». Solo che inizieranno a essere tassati i proventi percepiti dai beneficiari dalle polizze vita a partire dal 1° gennaio 2014 e non quindi dalla “naturale” entrata in vigore del Ddl di stabilità (ossia dal 2015).

L’ultima bozza del disegno di legge conferma anche un altro addio all’esenzione. Si tratta dell’esonero dal bollo auto per le auto d’epoca, che quindi dovranno essere soggette al prelievo. L’unica magra consolazione che almeno in questo caso la disposizione non sarà retroattiva.

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