L’anzianità blinda la pensione

Fonte: Il Sole 24 Ore

MILANO – Chi raggiunge i requisiti per la pensione di anzianità entro la fine del 2010 blinda il proprio calendario previdenziale ed evita le «finestre mobili» introdotte dalla manovra correttiva anche se sceglie l’uscita di vecchiaia e ci arriva dopo la fine di quest’anno. La buona notizia arriva dalla circolare (la 18/2010) con cui l’Inpdap ha illustrato le modalità applicative della riforma delle pensioni varata con la legge salva-deficit (legge 122 del 2010). La novità non è da poco e può influire sulle scelte “strategiche” di chi vede vicina la possibilità di lasciare l’ufficio e in questi mesi sta valutando il proprio futuro fra lavoro e previdenza. La manovra correttiva ha introdotto le «finestre mobili», che impongono di aspettare 12 mesi (18 per i lavoratori autonomi) tra la maturazione dei requisiti per la pensione e l’arrivo del primo assegno previdenziale, ma mantiene le vecchie decorrenze per chi matura i requisiti entro quest’anno. Le istruzioni dell’Inpdap allargano al massimo le maglie di questa regola e la maturazione in tempo dei requisiti per una tipologia di pensione (quella di anzianità) diventa un salvacondotto assoluto contro le finestre mobili, anche per chi rimane al lavoro e attende la pensione di vecchiaia per qualche anno. In questo caso, giunti al parametro per la vecchiaia, la data di uscita è regolata dalle vecchie finestre relative alla pensione di anzianità. Per chiarire il meccanismo l’Inpdap propone l’esempio di una lavoratrice che raggiunge i 61 anni di età il 31 marzo 2011: l’applicazione delle «finestre mobili» le imporrebbe di aspettare fino al 1° aprile del 2012, cioè 12 mesi dopo la maturazione del requisito; se però questa lavoratrice ha raggiunto «quota 95», cioè 35 anni di contributi oltre ai 60 di età, nel corso del 2010, anche la sua pensione di vecchiaia seguirà la vecchia regola delle finestre, imponendole di aspettare solo da marzo a luglio del 2011. Lo «sconto», in questo caso, sarebbe di otto mesi, ma le conseguenze concrete della previsione possono naturalmente variare da caso a caso: cioè che rimane fermo per tutte le fattispecie è la regola generale, secondo cui la data in cui si matura il requisito di anzianità vincola anche le regole che si applicano in seguito a chi sceglie l’uscita di vecchiaia. Gli stessi principi regolano la decorrenza delle pensioni di vecchiaia delle lavoratrici che raggiungono il requisito dei 61 anni di età prima della fine del 2011, quando l’asticella si alza a 65 anni. Chi compie i 61 anni nel 2010, accumulando ovviamente anche il minimo dei contributi previsti, segue la vecchia disciplina delle finestre, chi li compie nel 2011 entra invece nel meccanismo delle «finestre mobili». Resta inteso, sottolinea la circolare, che l’attesa dei 12 mesi non si può tradurre in una sospensione del reddito, per cui «i datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età o di servizio» fino all’arrivo del primo assegno pensionistico. Per sterilizzare gli effetti previdenziali dei tagli previsti agli stipendi pubblici sopra i 90mila euro annui, poi, gli enti devono continuare a versare i contributi dovuti per gli importi pre-taglio.

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