La tracciabilità finanziaria negli appalti abbraccia anche i contratti più piccoli

Fonte: Il Sole 24 Ore

ROMA – Per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici la tracciabilità finanziaria negli appalti è a largo spettro e abbraccia tutti i subappalti e i subcontratti, anche i più piccoli sotto i 100mila euro, perché tutti sono a rischio di infiltrazione. Tanto per fare qualche esempio, il contante è vietato per quanto riguarda i lavori pubblici nei noli a caldo e a freddo, le forniture di calcestruzzo, di ferro e di inerti, i trasporti, lo scavo e il movimento terra. Praticamente tutte le attività quotidiane anche piccole del cantiere. È una presa di posizione a favore del perimetro più ampio quella che l’Autorità di vigilanza guidata da Giuseppe Brienza intende adottare oggi, con una prima delibera di interpretazione e chiarimento della legge antimafia (la n. 136/2010). Questa normativa ha introdotto dal 7 settembre l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo. Per tutti i versamenti sopra i 500 euro. La delibera arriva all’indomani del decreto legge che ha varato una moratoria di 180 giorni per i contratti d’appalto firmati prima del 7 settembre. Sul punto l’Autorità fornirà un primo prezioso chiarimento: in molti infatti si domandavano se l’adeguamento dei contratti fosse automatico, senza bisogno di rinegoziazioni. Ebbene la delibera suggerisce di «integrare espressamente ? si legge nella bozza che «Il Sole 24 Ore» è in grado di anticipare ? i contratti già stipulati in quanto tale soluzione appare più garantista anche in vista di un possibile contenzioso». Poi l’Authority affronta, appunto, la questione dell’esatto perimetro di applicazione della tracciabilità. E ricorda che l’intento del legislatore è quello di «assicurare la tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto». Tanto che l’appaltatore deve sempre comunicare i nomi dei propri subcontraenti anche se, a rigore, non rientrano nella definizione di subappaltatori contenuta nel Codice dei contratti. E quindi l’Authority include nella tracciabilità anche «i subcontratti di importo inferiore al 2% dell’importo della prestazione affidata» o sotto i 100mila euro. Quindi tutte le forniture necessarie per le attività quotidiane del cantiere. Così come non debbono sfuggire i professionisti e gli studi professionali. Né i contratti secretati o i concorsi di progettazione e neanche le concessioni. Per quanto riguarda i conti correnti da dedicare, la delibera ricorda che uno stesso conto può essere utilizzato per più commesse. Anche gli stipendi del personale, anche se a servizio di diversi contratti, devono essere appoggiati su un solo conto corrente e un singolo appalto. Lasciando a zero la quota degli altri. Sul documento, che ha valore orientativo per tutte le stazioni appaltanti e gli operatori, oggi il consiglio dell’Autorità farà le ultime valutazioni ma il testo dovrebbe essere licenziato già in giornata.

 Il chiarimento

01|PERIMETRO AMPIO Per l’autorità la tracciabilità finanziaria negli appalti abbraccia tutti i subappalti e i subcontratti, anche i più piccoli sotto i 100mila euro.

02|PERIMETRO AMPIO La delibera arriva all’indomani della moratoria di 180 giorni per i contratti d’appalto firmati prima del 7 settembre. Sul punto l’autorità suggerisce di «integrare espressamente i contratti già stipulati in quanto tale soluzione appare più garantista anche in vista di un possibile contenzioso».

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