La Puglia bocciata sulla stabilizzazione

Fonte: Il Sole 24 Ore

La Corte costituzionale boccia la legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (denominata «Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione») perché adottata in violazione del Patto di stabilità interno. Tre i motivi dell’impugnazione proposta dallo Stato. In primo luogo, essendo stato accertato che la Regione Puglia non ha rispettato il patto di stabilità interno, non avrebbe potuto confermare «gli incarichi dirigenziali e i contratti di lavoro che la legge impugnata ha inteso invece salvaguardare». Incarichi e contratti che sono revocati di diritto. In secondo luogo, lo Stato contesta il fatto che la legge impugnata consente di disporre la proroga di rapporti di lavoro subordinato e autonomo a tempo determinato, in mancanza dei requisiti e dei presupposti “legittimanti”, previsti dall’articolo 36 e dall’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001. E, in terzo luogo, la disciplina regionale mantiene in vita rapporti di lavoro precario senza concorso e permette di stipulare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato a condizioni diverse da quelle che si applicano in altre regioni. Tutte queste censure sono state accertate dai giudici costituzionali. In pratica, per la Consulta, «la legge impugnata ha inteso neutralizzare le sanzioni, prevedendo che la Regione Puglia continui ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, di incarichi dirigenziali a termine, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di lavoro autonomo, nonostante il fatto che l’articolo 14, comma 21 del decreto legge n. 78 del 2010 stabilisca che tali contratti siano revocati di diritto». Per la Corte costituzionale, inoltre, l’abrogazione della legge 10/10, intervenuta con la legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, non determina la cessazione della materia del contendere, «dal momento che la legge censurata, disponendo la continuazione dei rapporti esistenti, ha trovato applicazione per quasi otto mesi, fino al momento della sua abrogazione, intervenuta cinque giorni prima dell’udienza pubblica in cui è stata discussa la presente questione».

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