La proposta di legge A.C. 2212, attualmente all’esame della Commissione Affari costituzionali della Camera, interviene sulla legge n. 212/1956 (“Norme per la disciplina della propaganda elettorale”) per prevenire alterazioni e manipolazioni delle campagne elettorali e referendarie attraverso contenuti ingannevoli prodotti da sistemi di intelligenza artificiale.
Obiettivo della proposta di legge
Il testo mira a garantire il libero e consapevole esercizio del diritto di voto, vieta la creazione e la diffusione, durante le campagne elettorali e referendarie, di contenuti falsi o manipolati – come i cosiddetti deepfake – imponendo al contempo l’obbligo di etichettatura per i materiali generati con sistemi di IA.
L’attività di vigilanza sarà affidata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che potrà disporre la rimozione dei contenuti illeciti e, nei casi più gravi, adottare misure tecniche quali il blocco di domini e indirizzi IP.
Il divieto non si applica ai contenuti a fini didattici, informativi o di satira politica, purché chiaramente riconoscibili come manipolati o generati artificialmente.
Il provvedimento richiama espressamente il Regolamento (UE) 2024/900 in materia di trasparenza e targeting della pubblicità politica, il GDPR (Reg. UE 2016/679) e il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065).
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I cinque articoli spiegati bene
Il disegno di legge si compone di cinque articoli:
- Articolo 1: definisce finalità e principi generali, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, protezione dei dati, non discriminazione e parità di genere;
- Articolo 2: introduce, nella legge n. 212/1956, gli articoli da 9-bis a 9-novies:
– divieto di creazione e diffusione di contenuti ingannevoli o manipolati generati con IA, riguardanti candidati, partiti, movimenti e eletti;
– obbligo di etichettatura e filigrana elettronica dei contenuti IA;
– attribuzione all’AGCOM di poteri di vigilanza e sanzione, con multe da 10.329 a 258.228 euro e possibilità di blocco DNS/IP;
– tutela dei soggetti lesi, che possono richiedere oscuramento o rimozione entro 24 ore, con potere sostitutivo dell’AGCOM;
– deroghe per contenuti a fini didattici, informativi o di satira politica, purché dichiarati come manipolati;
– introduzione di una sanzione penale (reclusione da 1 a 4 anni) per chi diffonde contenuti falsi con dolo specifico volto a manipolare il voto; - Articolo 3: individua AGCOM e Garante Privacy come autorità competenti per vigilare rispettivamente sulla propaganda politica e sul trattamento dei dati connessi alle tecniche di targeting;
- Articolo 4: demanda all’AGCOM la disciplina attuativa tramite regolamenti;
- Articolo 5: introduce la clausola di invarianza finanziaria.
Allineamento con la normativa europea
La proposta si inserisce in un quadro di armonizzazione con la normativa europea. Il richiamo al Regolamento (UE) 2024/900 sottolinea la volontà di assicurare trasparenza nella pubblicità politica, con particolare attenzione al periodo di applicazione fissato al 10 ottobre 2025. Contestualmente, il riferimento al GDPR e al Digital Services Act assicura il rispetto delle regole sulla protezione dei dati e sulla responsabilità dei servizi intermediari e delle piattaforme online.
Dal punto di vista istituzionale, il testo individua chiaramente le autorità competenti (AGCOM e Garante Privacy), rafforzando il sistema di controllo e vigilanza a livello nazionale in linea con gli obblighi europei. La proposta di legge si presenta quindi come uno strumento di prevenzione delle manipolazioni digitali nelle campagne elettorali, ponendo le basi per una disciplina unitaria e coerente con gli standard dell’Unione.
>> CONSULTA IL TESTO DEL SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA CONTENTE LA PROPOSTA DI LEGGE. “Prevenzione della manipolazione delle campagne elettorali attraverso contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale – seconda edizione“.
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