La prevalenza delle stabilizzazioni sullo scorrimento delle graduatorie

di VINCENZO GIANNOTTI

Dopo l’intervento della Corte di Cassazione (sentenza n. 12559/2017) che ha sancito l’obbligo della mobilità volontaria ed obbligatoria prima dello scorrimento di eventuali graduatorie vigenti, in quanto la mobilità rappresenta un vero e proprio obbligo prioritario per l’amministrazione sancito dall’art. 30 TUPI pena la nullità degli atti compiuti, i giudici amministrativi (TAR del Lazio, Sez. III-quater, sentenza 15 novembre 2017 n. 11334) stabiliscono che la stabilizzazione del personale precario rappresenti un principio speciale e derogatorio del regime di reclutamento da parte della PA, consentendo alla stessa un’applicazione diretta per effetto della sola previsione legislativa, tanto da non poter stabilire alcun contestuale rapporto di alternatività sia con lo scorrimento delle graduatorie ancora aperte, sia con quello dell’ordinario reclutamento per concorso aperto all’accesso dall’esterno.

I fatti di causa

A fronte della decisione della PA di procedere alla stabilizzazione del proprio personale precario mediante procedura selettiva, ricorrono gli idonei non vincitori nella graduatoria di merito redatta in esito al concorso pubblico per titoli ed esami bandito nel 2008 (con validità prorogata fino al 31 dicembre 2017). A sostegno della impugnazione degli atti di indizione delle citate procedure selettive, evidenziano: a) una violazione delle norme costituzionali di cui all’art. 97 Cost. di accesso alla PA solo attraverso il concorso pubblico; b) la violazione del principio dello scorrimento delle graduatorie ancora efficaci, come lo scorrimento delle graduatorie vigenti, prevale sull’indizione di nuovi concorsi, come quello riferito alle procedure selettiva del personale precario (Adunanza Plenaria n. 14 del 2011); c) violazione del principio del legittimo affidamento da parte degli idonei in quanto, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, l’indizione della procedura selettiva, in assenza di qualsiasi corredo motivazionale e giustificativo della mera facoltà di stabilizzazione, recherebbe un vulnus alle aspettative legittimamente maturate dai ricorrenti, precludendo loro la possibilità di essere assunti.

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