La dilazione non esclude dalla gara d’appalto

Fonte: Il Sole 24 Ore

Stop al divieto di partecipare alla gare d’appalto per chi beneficia della rateazione dei debiti tributari, così come già avviene per quelli contributivi. L’articolo 1 del Dl di semplificazione fiscale prevede in tal senso una specifica integrazione all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, nella parte relativa alla disciplina del requisito di ordine generale relativo alla regolarità fiscale.
La disposizione inserisce nel comma 2 della norma del Dlgs 163/2006 la previsione per cui costituiscono violazioni tributarie definitivamente accertate quelle relative al l’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
La norma rafforza la consolidata interpretazione della giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema.
Su tale aspetto, infatti, la Corte di Giustizia Ue aveva sancito (sentenza del 9 febbraio 2006 nelle cause riunite C-226/04 e C-228/04) il principio secondo cui l’impresa che abbia ottenuto una rateizzazione del debito tributario deve essere considerata in regola ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla gara purché la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva sia comunque riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte.
Tale orientamento è stato sostenuto anche dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nella sua determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 e, più recentemente, dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 6084 del 18 novembre 2011, nella quale è stato precisato che condizione necessaria affinché l’impresa possa considerarsi fiscalmente in regola, pur in presenza di inadempienze fiscali in essere, e che abbia ottenuto la rateizzazione entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
La nuova norma inserita nel Codice dei contratti pubblici avvicina il quadro di riferimento per la gestione delle imprese concorrenti alle gare con debiti tributari a quello dei debiti previdenziali, espressamente definito dall’articolo 5 (comma 2) del Dm del 24 ottobre 2007, per il quale si considera in condizione di regolarità contributiva l’operatore economico che abbia presentato richiesta di rateizzazione per la quale l’istituto previdenziale competente abbia espresso parere favorevole.
Sulla base di tali elementi, quindi, un’impresa non è in posizione di regolarità fiscale, quando al momento della presentazione della domanda di partecipazione a una procedura di gara abbia presentato istanza di pagamento rateizzato in relazione ad una propria inadempienza fiscale ma non abbia ancora ottenuto l’assentimento al pagamento dilazionato stesso. Potrebbero essere gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e a specificare l’effettiva situazione del contribuente.
La disposizione del Dl sulla semplificazione fiscale introduce comunque una norma di salvaguardia rispetto alla nuova previsione del Codice dei contratti pubblici, specificando che sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la stessa disposizione.

LA GIURISPRUDENZA
I precedenti
La rateizzazione dei debiti tributari come condizione di regolarità fiscale per una gara di appalto è stata sancita dalla Corte di Giustizia Ue, sezione I, con la sentenza 9 febbraio 2006, cause C-226/04 e C-228/04 : se l’impresa ha ottenuto una rateizzazione del debito, deve essere considerata in regola quando prova di aver beneficiato di tali misure entro il termine per la presentazione dell’offerta.
All’orientamento ha aderito il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 4243/ 2010.
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha sintetizzato tale analisi nella determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010

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