Iscrizione al catasto urbano entro il 30 novembre 2012

Fonte: Il Sole 24Ore

Tutti i fabbricati rurali dovranno essere iscritti nel catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 e c’è pochissimo tempo per regolarizzare gli immobili strumentali non classificati nella categorie catastali A6 e D10. L’emendamento presentato dal Governo alla Commissione Finanze della Camera agisce severamente nei confronti del settore agricolo in quanto introduce l’imposta municipale su tutti gli immobili agricoli compresi i fabbricati finora e da sempre esclusi da qualsiasi imposizione. L’articolo 13 del Dl 201/2011 aveva introdotto l’imposta municipale la cui base imponibile è costituita dal valore catastale degli immobili. La norma originaria comprende anche i fabbricati strumentali alle attività agricole di cui all’articolo 9 del Dl 557/93, assoggettandoli alla aliquota del due per mille; le abitazioni rurali già iscritte nel catasto fabbricati non sono escluse e quindi si devono intendere comunque assoggettate alla nuova imposta. L’emendamento stabilisce anche l’obbligo di dichiarare tutti i fabbricati rurali, in mappa nel catasto terreni, nel catasto fabbricati secondo la procedura del Dm del 19 aprile 1994/71  Docfa, estendendo l’obbligo del Dm 28/1998 che riguardava solo i fabbricati rurali di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazione o trasferiti. L’emendamento regola anche l’assolvimento della imposta municipale nell’anno 2012 prima che siano accatastate tutte le costruzioni rurali. Per la determinazione della base imponibile Imu si dovrà assumere la rendita di unità similari già iscritte in catasto e l’imposta sarà a titolo di acconto. Il conguaglio verrà richiesto dai comuni a seguito della attribuzione della rendita catastale. L’emendamento provvede anche a cancellare la disposizione del Dl 70/2011 che attribuiva natura rurale alle sole costruzioni iscritte nelle categorie catastali A6 per le abitazioni e D10 per le costruzioni strumentali, consentendo la possibilità di presentare la variazione catastale entro il 30 settembre 2011 (nel Dl 201 era semplicemente prorogato al 30 settembre 2012). Nell’emendamento viene tuttavia precisato che le domande di variazione presentate dopo il 30 settembre 2011 e fino alla conversione in legge dello decreto (cioè tra qualche giorno, ma un altro emendamento, ancora in discussione porta la proroga al 1° gennaio 2012) producono effetti in relazione ai requisiti di ruralità (cioè zero tasse) fermo restando l’originaria rendita catastale attribuita per le abitazioni. Il mancato accatastamento nelle categorie A6 e D10 non ha riflessi significativi per il futuro in quanto, ai fini della applicazione dell’aliquota ridotta del 2 per mille, la norma richiama la strumentalità e non la categoria catastale D10, ma compromette gli effetti retroattivi. Infatti la natura di fabbricato rurale legata alle categorie catastali A6 e D10 rimane in vigore fino al 1 gennaio 2012 e quindi l’eventuale contenzioso Ici non può essere risolto, per chi non lo ha fatto, con la variazione della categoria catastale.

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