Intanto le p.a. chiedono conti dedicati ai professionisti

Fonte: Italia Oggi

Le pubbliche amministrazioni chiedono anche ai professionisti di aprire conti dedicati. L’applicazione dell’articolo 3 della legge 136/2010 sembra, infatti, non escludere i consulenti dall’obbligo di tracciabilità dei compensi. Anche andando al di là della stretta lettera della formulazione della norma. In effetti la disposizione citata parla solo di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese e di concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. Tuttavia, allo scopo di chiarire la portata dell’articolo 3, gli enti pubblici si stanno chiedendo se debba essere usata la definizione di operatore economico introdotto dal codice dei contratti pubblici. Si tratta di una definizione molto ampia che comprende una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, compreso il gruppo europeo di interesse economico (Geie), purché offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. A questo proposito anche la giurisprudenza della corte dei conti (parere 14 gennaio 2009, n. 7 della sezione regionale di controllo per il Veneto) si è espressa nel senso che gli incarichi professionali (in quel caso legali e la rappresentanza in giudizio) sono appalti di servizi. Lo stesso parere sottolinea che gli incarichi legali vanno collocati nella categoria 21 «servizi legali» contemplata nell’allegato II B del codice dei contratti (dlgs n. 163/06). Il magistrato contabile ha usato questi argomenti per arrivare alla conclusione che l’affidamento di una consulenza legale deve avvenire a mezzo di una gara o comunque a mezzo di una procedura selettiva. Da questa premessa ne discendono le conseguenze anche quanto a tracciabilità dei compensi e, quindi, di apertura di conto dedicato. D’altra parte va notato che l’articolo 3 della legge 136/2006 non consente di fare distinzioni di carattere soggettivo, limitandosi a individuare i soggetti obbligati (alla tracciabilità finanziaria) mediante il riferimento al contratto e alla natura dell’attività dedotta nel rapporto contrattuale. Così da un lato la legge parla di «appaltatori» e dall’altro di «servizi», senza poter sicuramente lasciar fuori i professionisti (accogliendo ovviamente la prospettiva che la loro attività con la pubblica amministrazione sia configurabile come appalti di servizi). Se questa è la lettura corretta della disposizione in commento, allora i professionisti devono assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali; e quindi devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Inoltre tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo le eccezioni espressamente previsti dalla stessa legge 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. La lettura che ingloba i professionisti implica a carico di questi gli ulteriori onerosi obblighi (anche per evitare le pesanti sanzioni): pagare dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. Sono esclusi dal bonifico i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, e quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Anche per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

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