Incentivi per funzioni tecniche: l’obbligo di applicazione include le società in house

La deliberazione del 23 maggio 2025 n. 128 conferma il riconoscimento degli incentivi al personale tecnico delle società a totale partecipazione pubblica quando operano come stazioni appaltanti

6 Ottobre 2025
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3707 del 2 ottobre 2025 ripropone una questione relativa agli incentivi per funzioni tecniche già affrontata dalla Corte dei conti, sezione controllo della Lombardia, con deliberazione del 23 maggio 2025 n. 128, dove veniva chiarito che le società a totale partecipazione pubblica, che gestiscono servizi pubblici mediante affidamenti in house e svolgono la funzione di stazione appaltante, sono tenute ad applicare le disposizioni dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, riconoscendo gli incentivi per funzioni tecniche al personale coinvolto nelle attività tecniche previste dall’allegato I.10 del Codice dei contratti.

>> CONSULTA IL PARERE DEL MIT DEL 2 OTTOBRE 2025, n. 3707.

Condizioni per l’erogazione degli incentivi

Secondo la Corte, affinché gli incentivi possano essere erogati, è necessario che il personale tecnico della società in house partecipi a procedure di affidamento a terzi, come previsto dall’art. 45, comma 2, del Codice dei contratti. In questo contesto, la società agisce come stazione appaltante e le attività tecniche del personale sono considerate svolte nell’ambito di procedure di mercato, rendendo giustificata la corresponsione degli incentivi.
Al contrario, nelle ipotesi in cui la società in house realizzi attività in autoproduzione, esclusivamente per conto dell’Ente controllante e senza ricorso al mercato, non può riconoscere gli incentivi. La ragione è legata alla mancanza di terzietà della società: in questi casi, il personale tecnico agisce come organo interno dell’Ente pubblico, e quindi il rapporto non ricade sotto le previsioni dell’art. 45. La Corte sottolinea che la corresponsione degli incentivi in tali circostanze risulterebbe illegittima per immedesimazione organica con l’Ente dante causa.

Implicazioni operative per le società partecipate

La pronuncia impone alle società in house di distinguere con chiarezza le attività svolte nell’ambito di procedure di affidamento a terzi da quelle realizzate in autoproduzione per l’Ente controllante. Solo le prime danno diritto alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche. Questa distinzione è fondamentale per garantire il rispetto della normativa e per evitare contenziosi contabili.
In conclusione, le società pubbliche partecipate devono strutturare le attività tecniche dei propri dipendenti in modo conforme all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, assicurando che gli incentivi siano riconosciuti solo quando le prestazioni abbiano carattere di terzietà e siano collegate a procedure di affidamento a terzi, evitando l’erogazione in contesti di immedesimazione con l’Ente controllante.

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