Incentivi fuori dai tagli, restano ancora dubbi

Fonte: Italia Oggi

Gli incentivi alla realizzazione di opere pubbliche derogano al tetto al fondo, al pari di quelli per gli avvocati dipendenti e dirigenti (per costoro si deve però chiarire se ci si riferisce solamente alla condanna dell’altra parte al rimborso delle spese o anche alle cifre da corrispondere in caso di semplice vittoria), mentre gli incentivi al personale dell’ufficio tributi per il recupero di evasione Ici e quelli destinati ai vigili provenienti da sponsorizzazioni non possono derogare tale tetto. Sono queste le indicazioni dettate dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti n. 51 dello scorso 4 ottobre. Rimane da chiarire, sulla base dei principi dettati dalla deliberazione, se la deroga al tetto del fondo 2010 si può estendere ai compensi per i vigili derivanti da una quota dei proventi delle sanzioni per le inosservanze al codice della strada, nonché ai risparmi nella utilizzazione del fondo del 2010, a quelli provenienti dallo straordinario non utilizzato nell’anno precedente e alla utilizzazione dei commi 2 e 5 del Ccnl 1/4/1999. Le sezioni riunite di controllo della Corte dei conti hanno ritenuto che le risorse provenienti dall’incentivazione per la realizzazione di opere pubbliche vadano escluse dal tetto al fondo per le risorse decentrate, in quanto destinate «a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili». Si deve ritenere, ma mancano indicazioni espresse, che le stesse considerazioni si debbano applicare anche alla incentivazione per la progettazione di strumenti urbanistici. Le stesse ragioni consentono la deroga anche per le risorse destinate alla incentivazione degli avvocati dipendenti o dirigenti: al riguardo si deve evidenziare che il parere non chiarisce se tale deroga si applichi solamente ai compensi provenienti dalla condanna dell’altra parte al rimborso delle spese legali o anche quelli da riconoscere nel caso, molto più frequente, in cui l’altra parte sia condannata, ma le spese sono rimborsate. Infatti, nella parte iniziale del parere, quella in cui si riassume il quesito, ci si riferisce solamente alla prima possibilità, mentre nella parte finale, in cui dettano le indicazioni, il riferimento è generico. Il parere esclude espressamente dalla deroga, nonostante questi compensi siano destinati anch’essi a gruppi predeterminati di dipendenti, quelli per gli uffici tributi a seguito del recupero di evasione Ici e quelli per i vigili a seguito di sponsorizzazioni private della loro attività. Mancano indicazioni per i compensi previsti dall’articolo 208 del codice della strada per i vigili provenienti da una quota dei proventi delle sanzioni per le infrazioni alla circolazione stradale (tema su cui abbiamo pareri diversificati tra le sezioni regionali della magistratura contabile): sulla base dei principi dettati dal parere sembra doversi ritenere applicabile la deroga anche in questo caso. Principio che, per le stesse ragioni, si deve ritenere applicabile anche ai compensi provenienti dall’Istat per il censimento. Rimangono i dubbi su altre componenti della parte variabile del fondo, in particolare per le economie derivanti dalla mancata integrale applicazione del fondo dell’anno precedente (per la sezione di controllo della Corte dei conti della Puglia si applica una deroga) e per i risparmi sul lavoro straordinario dell’anno precedente. Da evidenziare infine che sicuramente l’aumento del fondo sulla base della utilizzazione dei commi 2 (incremento fino all’1,2% del monte salari 1997 per il miglioramento della qualità dei servizi) e 5 (incremento per l’attivazione di nuovi servizi) del Ccnl 1/4/1999 è vietato se si eccede il fondo 2010. Per il divieto di utilizzazione in aumento del citato comma 2 si era espressa la Corte dei conti della Lombardia.

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