Incarichi dirigenziali a tempo determinato: motivazione e giurisdizione

Il caso riguarda:
1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000 – violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio – violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali – eccesso di potere per difetto di istruttoria – omessa motivazione – manifesta erroneità – contraddittorietà con precedenti manifestazioni, atteso che, nonostante la procedura pubblica di cui all’art. 101 d.lgs. 267/2000, volta al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, non abbia natura concorsuale, essa deve comunque soggiacere ai principi di imparzialità, trasparenza e par condicio. 
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa motivazione, atteso che se ci fosse stata una istruttoria completa in ordine ai curricula dei candidati, l’esito della procedura sarebbe stato diverso.

In merito al primo punto, il TAR di Palermo, con la sentenza n. 1198/2016, rileva che l’art. 110 d.lgs. 267/2000 consente “agli enti locali di affidare incarichi di responsabilità dirigenziale con contratti a tempo determinato”, ma “non li esonera dallo svolgere procedure concorsuali”, procedure che, in ossequio all’art. 97 Cost., devono essere rette dai principi di trasparenza, imparzialità e par condicio.
Sussiste quindi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001.
Per quanto concerne il secondo punto in questione, si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 50 e 51 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Palermo e dall’art. 6 dell’avviso pubblico, costituente lex specialis della procedura: “l’Area delle Risorse Umane, sulla base della documentazione acquisita, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti generali e specifici richiesti per i posti da ricoprire e trasmette l’elenco dei candidati idonei al Sindaco; quest’ultimo, valutati i singoli curricula, con formale provvedimento motivato, individua il/i candidato/i prescelto/i, dando mandato all’Area delle Risorse Umane per gli adempimenti consequenziali”.
Nel caso di specie si rileva che la motivazione contenuta negli atti impugnati è meramente tautologica atteso che il sindaco fa solo riferimento all’“esperienza maturata [dalla persona prescelta] con le funzioni proprie del posto da ricoprire e con lo svolgimento dell’attività svolta presso l’amministrazione comunale”, senza dare in alcun modo conto delle ragioni per le quali la prescelta sia stata preferita agli altri candidati. Palese è quindi il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 3 legge 241/1990.

 

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