Nella nota si specifica che, ai fini dell’applicazione ad essi della copertura assicurativa, ciò che pesa non è la gratuità dell’incarico ma la qualificazione ad esso data dall’amministrazione interessata.
È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito.
In questo contesto – afferma l’INAIL – ai fini della copertura assicurativa da applicare al pensionato ciò che conta è solo “la qualificazione che la stessa amministrazione conferente intende dare al rapporto che va ad instaurare con il soggetto in relazione all’oggetto della prestazione dedotta nell’atto di conferimento o nel contratto”.
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