In Gazzetta Ufficiale il decreto sui fabbisogni standard degli enti locali

Al fine di disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, assicurando il graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica, il Governo ha emanato il d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre.
I fabbisogni standard costituiranno il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Questo l’incipit del decreto il quale stabilisce anche che, fino a nuova determinazione mediante legge, sono da considerarsi livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente.
Per parte sua, il Governo, conformemente a quanto previsto dalla legge 42/2009, proporrà norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni ed alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
Il monitoraggio degli obiettivi di servizio verrà effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Ovviamente – prosegue il decreto – il Governo terrà conto delle informazioni e dei dati raccolti sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e sui servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Prenderà altresì in considerazione l’incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica. 

Il d.lgs. 216/2010 stabilisce che il 2012 sia individuato quale anno di avvio della fase Transitoria, comportante il superamento del criterio della spesa storica. Fase che si strutturerà secondo le seguenti modalità e tempistica:

  1. nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore l’anno successivo, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali, con un processo di  gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;
  2. nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo;
  3. nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del triennio successivo.

Il decreto passa poi ad indicare le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 21 della legge 42/2009, vale a dire:

a) per i Comuni:

  1. le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della citata legge 42/2009;
  2. le funzioni di polizia locale;
  3. le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonchè l’edilizia scolastica;
  4. le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
  5. le  funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e i piani di edilizia, nonchè per il servizio idrico integrato;
  6. le funzioni del settore sociale;

b) per le Province:

  1. le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della succitata legge;
  2. le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica;
  3. le funzioni nel campo dei trasporti;
  4. le funzioni riguardanti la gestione del territorio;
  5. le funzioni nel campo della tutela ambientale;
  6. le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Secondo il decreto, per ciascuna funzione fondamentale ed i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, il fabbisogno standard dovrà essere determinato attraverso:

  1. l’identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti, sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;
  2. l’individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
  3. l’analisi dei costi, finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
  4. l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
  5. la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l’adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

Il decreto conclude affermando che, allo scopo di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard saranno sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro determinazione.

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