Il Sindaco ha il potere di disciplinare gli orari delle sale giochi

La prima parte dell’art. 50 comma 7 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo n. 267/2000) dispone che “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”.

Orari sale giochi: i poteri del Sindaco

Secondo la giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Toscana, sez. II, sent. 17 marzo 2017 n. 405), tale potere può esercitarsi anche in mancanza di indirizzi espressi in merito dal Consiglio comunale.
Infatti, l’approvazione di indirizzi espressi da parte del Consiglio comunale determina soltanto una limitazione dell’ambito di discrezionalità sindacale in ordine all’adozione di tale tipologia di provvedimenti, dovendo tener conto anche delle indicazioni fornite dall’organo collegiale.
Invece, la loro mancata approvazione, lungi dal paralizzare l’attività del Sindaco, titolare del relativo potere di ordinanza, evenienza tale da configurare una palese violazione del principio costituzionale ex art. 97 Cost. di buon andamento della pubblica amministrazione, comporta per il Sindaco un legittimo e più ampio esercizio della propria discrezionalità nell’individuazione delle misure ritenute più efficaci per il perseguimento delle suindicate finalità senza la fissazione di alcun vincolo da parte del Consiglio.

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