I responsabili dei servizi del personale, unitamente ai revisori dei conti, hanno da sempre posto un problema circa la reale consistenza del fondo delle risorse decentrate, sulla possibilità di un suo eventuale ricalcolo e sulle conseguenze operative in merito al recupero delle risorse certificate come eccedenti. Anche a fronte di una normativa non sempre unanime, sulle condizioni sia di costituzione che di utilizzazione dei fondi decentrati, il legislatore è intervenuto con diversi provvedimenti in via legislativa, ma anche questi hanno creato problemi di interpretazione di non facile applicazione pratica, certificando anche in tale occasione le oggettive difficoltà per una corretta rappresentazione delle regole contrattuali. In un recente parere dei giudici contabili, trovano interessanti risposte alcuni interrogativi sulla operatività delle disposizioni contrattuali e legislative. In merito all’operatività delle disposizioni contrattuali, non sono pochi gli enti che non hanno nel tempo correttamente applicato le disposizioni delle c.d. PEO a bilancio, ovvero il differenziale delle progressioni economiche orizzontali ottenuto in sede di rinnovi contrattuali, secondo le indicazioni inserite nelle dichiarazioni congiunte. Per quanto riguarda, invece, la corretta applicazione delle opportunità concesse dalla legge di stabilità 2016, avuto riguardo al recupero di eventuali importi erroneamente calcolati in eccesso, da compensare mediante rinuncia delle capacità assunzionali, ci si è chiesto se le stesse possono estendersi anche ai c.d. resti assunzionali. Le risposte ai citati interrogativi sono state fornite dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n.98 depositata in data 28 marzo 2017, qui di seguito commentata.
Sul possibile ricalcolo delle PEO a bilancio
A seguito delle varie dichiarazioni congiunte sui rinnovi contrattuali (n. 14 del C.c.n.l. 22 gennaio 2004; n. 4 del C.c.n.l. 9 maggio 2006 e nella Dichiarazione congiunta n.1 del C.c.n.l. 31 luglio 2009) è stato stabilito che la parte che finanzia l’incremento delle posizioni di sviluppo economico, essendo già inclusa nel valore dei rinnovi contrattuali, avrebbe dovuto incrementare le risorse di parte fissa. Nel caso in cui l’ente non avesse proceduto allo stanziamento nelle risorse fisse dei citati importi nel tempo, la stessa ARAN, con il parere n.1725 del 11/11/2014, aveva modo di precisare quanto segue: “se l’ente, a suo tempo, effettivamente non ha dato in alcun modo attuazione alle disposizioni sugli incrementi stipendiali in coerenza con le indicazioni che si ricavano dalle tre dichiarazioni congiunte (non ha conteggiato la quota differenziale di incremento delle posizioni economiche riconosciuta a livello nazionale, da portare ad incremento del fondo per le progressioni economiche orizzontali; ha fatto, comunque fatto gravare sulle risorse stabili del fondo l’intera quota della progressione economica orizzontale, comprensiva anche del differenziale già riconosciuto al personale in servizio alla data di sottoscrizione dei CCNL), può certamente procedere, oggi, sia pure in ritardo al calcolo della quota differenziale non conteggiata, seguendo le indicazioni delle richiamate dichiarazioni congiunte”, chiudendo nella parte finale con le seguenti avvertenze “Si ritiene opportuno, in ogni caso, segnalare la necessità di un’attenta valutazione degli effetti di ricalcolo sul bilancio dell’ente, in particolare modo ai fini del rispetto dei diversi obblighi e parametri, posti dalle norme di legge, che vincolano la spesa di personale degli enti”.
Evidenziate le indicazioni dell’ARAN, i giudici contabili toscani, dando specificazione alla frase di chiusura dei tecnici ministeriali, precisano le seguenti condizioni per la possibile rivisitazione delle risorse fisse:
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