Il regolamento comunale sull’avvocatura può prevedere il potere di nomina dei legali esterni in capo al segretario generale

di ENZO CUZZOLA

Secondo la giurisprudenza (recentemente, TAR Campania, Napoli, sez. I, sentenza 19 febbraio 2018, n. 1068), non può configurarsi alcuna lesione delle prerogative di piena indipendenza ed autonomia dell’Avvocatura comunale nella norma del Regolamento Comunale dell’Avvocatura che attribuisce al segretario generale il potere di individuazione e nomina di legali esterni all’ente: ciò in quanto l’autonomia riconosciuta agli avvocati degli Enti pubblici concerne la “trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente” (cfr. art. 23, primo comma, della legge n. 247/2012 recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) e non attiene invece a aspetti di carattere organizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2434/2016).
Ed infatti, l’art. 97 comma 4 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) conferisce al segretario generale il potere di coordinamento, che non incide sull’autonoma organizzazione e gestione dell’attività forense dei professionisti dell’avvocatura comunale ma è unicamente volto ad attuare – per il tramite della figura di interrelazione tra l’apparato amministrativo dell’ente ed i rappresentanti politici dell’ente stesso – il necessario coordinamento del servizio legale rispetto alla complessiva organizzazione amministrativa comunale.

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