Il ravvedimento si calcola dall’omesso acconto o saldo

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il termine di 90 giorni per effettuare il nuovo ravvedimento “intermedio” decorre dalla data della violazione, se si tratta di omesso o tardivo versamento. 
Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la circolare 23/E del 9 giugno scorso, intervenendo sulla disciplina del ravvedimento operoso, prevista dall’articolo 13 del Dlgs 472/97, come modificata dalla legge di stabilità 2015. 

In particolare, il comma 637 ha introdotto altri quattro casi di ravvedimento, ma solo uno è applicabile in modo generalizzato ai tributi locali. Si tratta della nuova lettera a)-bis dell’articolo 13, che prevede la riduzione della sanzione a un nono del minimo se la regolarizzazione «avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni». Norma che ha però dato luogo a dubbi applicativi sulla decorrenza dei 90 giorni, se dalla data della violazione oppure dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione. In concreto, applicando la nuova disposizione all’omesso versamento dell’acconto Imu e Tasi 2015, avremmo due momenti iniziali per far scattare la sanzione di un nono (3,33%): in caso di “dichiarazione periodica” i 90 giorni scadrebbero il 28 settembre 2016, addirittura oltre il ravvedimento “lungo”, mentre nell’altra ipotesi la regolarizzazione sarebbe possibile entro il 14 settembre 2015. È evidente che solo nel secondo caso si ha un’applicazione logica del ravvedimento, con una sanzione che aumenta progressivamente (un decimo, un nono, un ottavo) con il trascorrere del tempo: 30 giorni, 90 giorni, un anno (rispettivamente per il ravvedimento “breve”, “intermedio”, “lungo”). 

Sulla questione è intervenuta l’Ifel (fondazione dell’Anci) che con nota del 19 gennaio 2015 ha optato per il termine di 90 giorni dalla violazione, segnalando la conclusione illogica che si avrebbe seguendo la tesi secondo cui la dichiarazione Imu è da considerarsi “periodica”, tesi più volte sostenuta dal ministero dell’Economia (risoluzione 1/DF del 29 aprile 2013 e istruzioni allegate al Dm 26 giugno 2014). Sul punto l’Ifel ha evidenziato che la dichiarazione Imu è invece da considerarsi “episodica”, non essendoci alcun obbligo alla ripresentazione della stessa nel caso in cui gli elementi che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta non abbiano subìto modifiche. 

L’agenzia delle Entrate non entra nel merito della questione relativa alla natura della dichiarazione Imu o Tasi, se periodica o meno, ma perviene alla conclusione che i 90 giorni decorrono dal termine per effettuare il versamento. Ciò in quanto la nuova disposizione va interpretata tenendo conto delle sue finalità, dirette a delineare un quadro di graduale incremento della sanzione in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione. 

In particolare, le violazioni derivanti dall’omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione, tra cui il parziale od omesso versamento di acconto o saldo Imu e Tasi, si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione bensì con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento. Per tali violazioni, pertanto, il termine iniziale per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis) decorre da tale momento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione. 

Tuttavia, in contrasto a quanto appena chiarito, l’agenzia delle Entrate conferma l’orientamento ministeriale sul ravvedimento “lungo”, che andrebbe effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione e non già entro il termine di un anno dalla violazione. Seguendo tale tesi avremmo però un ravvedimento “elastico” a seconda che la regolarizzazione sia riferita all’omesso versamento dell’acconto oppure al saldo: nel primo caso il contribuente avrebbe un lasso di tempo più ampio per effettuare il ravvedimento (un anno), rispetto al tempo per regolarizzare l’omesso versamento del saldo (sei mesi). Conclusione in contrasto al principio di gradualità della sanzione in base al tempo trascorso, invece applicato dalla stessa agenzia delle Entrate al ravvedimento “intermedio”.

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