Il limite temporale per l’’annullamento d’ufficio dopo la legge Madia

La vicenda 
A distanza di più di dieci anni dal rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di attività agrituristica, il comune disponeva l’annullamento d’ufficio del provvedimento autorizzatorio, per difformità numerica dei posti letto autorizzati rispetto alla capacità ricettiva dell’esercizio. Il titolare dell’attività impugnava il provvedimento, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

La fattispecie
Il TAR di Lecce, con la sentenza n. 430 del 2016, accoglie il ricorso, richiamando l’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, nella formulazione vigente all’epoca della determinazione impugnata, che così disponeva: “1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’ articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Sull’art. 21-nonies è poi intervenuta la legge n. 124 del 2016 (legge Madia), con l’introduzione del limite massimo per l’esercizio del potere di annullamento di diciotto mesi. Pur dovendosi rilevare – spiegano i giudici – che la novella non è ratione temporis applicabile all’atto impugnato, deve però ritenersi che il previsto sbarramento temporale all’esercizio del potere di autotutela sia comunque rilevante “ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema degli interessi rilevanti”. E, nel caso di specie, il lungo lasso di tempo trascorso dai provvedimenti autorizzatori e la natura economico-imprenditoriale dell’attività esercitata dalla ricorrente depongono per l’applicazione del principio dell’affidamento, il quale appunto, in questa materia, “tutela la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici, ammettendo la rimozione di una situazione di vantaggio, attribuita ad un privato da un atto amministrativo specifico, soltanto al ricorrere di determinate condizioni: fra queste ultime, rientra un intervallo di tempo tale da non ingenerare nel privato la convinzione circa la stabilità del rapporto” (Cons. Stato, sez. IV, 16.4.2015, n. 1953).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *