Il limite del 20% non vale per tutti

Fonte: Italia Oggi

Non si applica ai comuni non soggetti al patto di stabilità il limite alle assunzioni pari al 20% della spesa del personale cessato dell’anno precedente. Il vincolo previsto dall’articolo 14, comma 9, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, vale esclusivamente per gli enti soggetti al patto di stabilità. Lo sancisce la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, col parere 8 novembre 2010, n. 989, e lo conferma indirettamente la stesura del sub-emendamento Milanese alla manovra finanziaria per il 2011, tendente a modificare proprio il contenuto dell’articolo 14, comma 9 (si veda ItaliaOggi del 17/11/2010) Il parere della Corte dei conti. La sezione milanese ha espresso un parere estremamente chiaro, sradicando ogni possibile dubbio residuo sull’esclusione dei comuni non soggetti al patto del vincolo finanziario alle assunzioni, pari al 20% del costo del personale cessato. Il parere in maniera chiarissima conclude nel senso che i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti a partire dall’1/1/2010 possono effettuare assunzioni nel rispetto di tre condizioni: sostituire integralmente il personale cessato l’anno precedente, senza alcuna limitazione della spesa (turn-over pieno); verificare che la spesa del personale incida sul totale della spesa corrente per una misura uguale o inferiore al 40%; verificare che la spesa assoluta di personale sia inferiore a quella sostenuta nel 2004. Il parere si diffonde in maniera convincente sulle motivazioni alla base della conclusione secondo la quale gli enti non soggetti al patto non ricadono nel limite alle assunzioni derivante dal 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Come rilevato prima, la combinazione tra le disposizioni della manovra estiva 2010 e l’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 impongono agli enti non soggetti al patto tre limiti alle assunzioni. L’operatività dell’ulteriore limite della spesa risulta incompatibile su ben tre piani distinti. In primo luogo, la disposizione sul contenimento delle assunzioni nel 20% della spesa delle cessazioni si pone in contrasto con le espresse previsioni del citato articolo 1, comma 562. La Corte non manca di rilevare che l’articolo 14, novellando detto comma 562, ne conferma l’attuale vigenza: esso prevede un’integrale possibilità di sostituzione del personale cessato, purché si rispettino le altre condizioni di carattere finanziario, sicché costituisce l’unica specifica norma posta a regolare le assunzioni negli enti non soggetti al patto. In secondo luogo, sul piano della pura razionalità, secondo la Corte se non si accedesse alla tesi da essa prospettata, si verificherebbero effetti paradossali, come l’impossibilità sostanziale di sostituire il personale che cessa dal servizio: gli enti si potrebbero trovare in breve tempo con forti carenze di personale, considerando che la mancata sostituzione anche di una sola unità ha un’incidenza rilevantissima, presso enti dotati di pochi dipendenti. In terzo luogo, la sezione rileva che le conclusioni tratte sono le uniche compatibili con un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dei principi di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa. Il sub-emendamento. Il parlamento ha approvato un sub-emendamento alla legge di stabilità 2011 tendente, di fatto, a relegare il vincolo delle assunzioni al 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente a una ipotesi piuttosto improbabile. Il sub-emendamento aggiunge un nuovo periodo all’articolo 76, comma 7, della legge 133/2008, come modificato dall’articolo 14, comma 9, della manovra estiva 2010, ai sensi del quale «per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari od inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga a limite del 20% e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turnover che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009 n. 42». Si nota che la deroga alla regola del 20% è intimamente connessa al «rispetto degli obiettivi del patto di stabilità». Una volta approvata la manovra finanziaria 2011 e confermata la novellazione dell’articolo 9, comma 14, della legge 122/2010, la norma costituirà necessariamente, in aggiunta alle già conclusive prospettazioni della sezione Lombardia, la prova dell’applicabilità del limite del 20% ai soli enti soggetti al patto. Infatti, vale solo per questi, ad esclusione degli altri, il limite del 20%, come vincolo finanziario finalizzato al miglior perseguimento delle regole poste a garantire appunto il rispetto del patto di stabilità.

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