I soggetti falliti continuano a rispondere dell’Ici

Fonte: Italia Oggi

I soggetti falliti continuano a rispondere dell’Ici dovuta sugli immobili relativi al fallimento. È invece nullo l’accertamento dell’imposta in capo al nuovo proprietario dei fabbricati. Il comune avrebbe dovuto muovere la contestazione tributaria nei confronti della società fallita e dei soci illimitatamente responsabili. Solo a fronte del mancato adempimento da parte di questi (debitori principali), l’ente locale avrebbe dovuto valutare se il proponente del concordato fallimentare avesse limitato la propria responsabilità ai soli crediti ammessi al passivo o risultava essere responsabile per le ulteriori obbligazioni. Il principio è stato affermato dalla Ctp di Reggio Emilia con due sentenze, la 67/4/11 e la 68/4/11, che hanno bocciato la pretesa dei municipi. I casi vertevano su avvisi di accertamento Ici relativi ad immobili del fallimento di una società. I soggetti accertati avevano acquisito gli immobili residui dalla procedura fallimentare con regolare decreto di trasferimento del tribunale, previo decreto di accertamento della completa esecuzione del concordato fallimentare. I ricorrenti sostenevano di non dover pagare l’Ici, in quanto dovuta dal fallimento, e chiedevano ai giudici tributari reggiani l’annullamento degli avvisi di accertamento. La Ctp osserva che l’articolo 124, comma 3 della nuova legge fallimentare prevede che il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo (anche provvisoriamente), e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tal caso, infatti, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito. Che l’Ici resti dovuta anche in pendenza di una procedura fallimentare è indubbio, osserva la commissione, ma non altrettanto si può dire per l’obbligo di denuncia e di pagamento dell’imposta, “rinviata per legge ad una data posteriore all’incasso della vendita dell’immobile”. Pertanto, chiosa la Ctp, il decreto di trasferimento degli immobili e il successivo decreto di chiusura della procedura concorsuale “ha comportato che la società fallita ed i falliti sono tornati in bonis, con l’obbligo di soddisfare eventuali creditori impagati”. Il comune doveva quindi rivolgersi a questi ultimi. Il mancato accertamento in capo ai soggetti falliti comporta perciò un vizio insanabile, tale da rendere nulli gli accertamenti Ici emessi.

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