I dati personali sbarcano sul web

Fonte: Il Sole 24 Ore

Dati personali sul web. Ma con giudizio Purché sia funzionale e necessario allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali le pubbliche amministrazioni, scuole comprese, possono utilizzare e divulgare informazioni personali, eventualmente tratte da atti e documenti amministrativi, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che espressamente lo preveda e anche senza richiedere il consenso degli interessati. Con i limiti e le cautele che l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha deliberato il 2 marzo scorso, approvando le relative linee guida pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011 e reperibili sul suo sito web. Attenzione, poi, ai motori di ricerca in grado di mettere in circolazione le informazioni, decontestualizzandole e pregiudicando la posizione delle persone interessate, specie se si tratta di informazioni non più aggiornate o risalenti nel tempo. Le linee del Garante Francesco Pizzetti ricordano che l’obbligo dell’accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, dall’utilizzo delle risorse ai risultati dell’attività di misurazione e di valutazione (decreto legislativo n. 150/2009), ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo del buon andamento e dell’imparzialità amministrative. Evidenziano anche come la disciplina della protezione dei dati personali è pressoché uniforme tanto se ci si serve di pubblicazioni cartacee quanto se le informazioni sono messe a disposizione tramite una pagina web. Sono così ostensibili le retribuzioni annue lorde percepite dai dirigenti dello Stato, quelli scolastici compresi, ma non si devono pubblicare anche i cedolini, perché da questi è possibile desumere informazioni riservate, come l’iscrizione a un sindacato, l’esistenza di un prestito, gli eventuali carichi di famiglia o le detrazioni fiscali relative ai familiari, se disabili o meno. Anche perché in ogni caso si tratta di informazioni non necessarie ed eccedenti le finalità istituzionali delle amministrazioni di appartenenza. Si possono diffondere i recapiti professionali di posta elettronica dei dipendenti, ma non quelli privati. Si possono pubblicare i dati aggregati relativi alle assenze del personale ma non li si possono associare ai nominativi dei dipendenti che si sono assentati, ad esempio, per ragioni di salute e men che meno alle diagnosi certificate dai medici curanti o di controllo. E via esemplificando. Dal 1° gennaio 2007 sono soggetti a pubblicazione in rete i ruoli di anzianità del personale, di cui fino all’anno precedente era obbligatoria la pubblicazione a stampa. Secondo i criteri di completezza e trasparenza, tuttavia, nonché di pertinenza e di non eccedenza vanno rese pubbliche unicamente le informazioni relative ai dati anagrafici (cognome, nome luogo e data di nascita) e quelle relative alla data di inquadramento nella fascia di appartenenza, alla data di primo inquadramento nell’amministrazione, agli incarichi conferiti. Non vanno invece resi noti lo stato di invalidità, se esistente, o l’accesso alle varie tipologie di assenze, retribuite e non. Relativamente alla possibilità che i dati possano essere divulgati universalmente grazie ai motori di ricerca esterni, il Garante ritiene preferibile che alle informazioni si acceda utilizzando le funzionalità di ricerca interne a ciascun sito istituzionale. Occorre, quindi, inserire nelle intestazioni delle pagine web i cosiddetti metatag noindex e noarchive o codificando regole di esclusione praticate nella comunità internet. Delle informazioni e dei dati personali, infine, si devono curare sia il loro continuo aggiornamento, anche per ragioni di tutela professionale degli interessati, sia la loro obbligatoria rimozione quando è cessata l’esigenza istituzionale della diffusione. E se delle informazioni è stata consentita una divulgazione universale, al momento di rimuoverle si dovranno osservare le modalità previste da ciascun motore di ricerca. Che è una bella impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *