Non è una novità che l’attività amministrativa dei piccoli Comuni si scontri con le rigide architetture del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), specialmente quando il conflitto di interessi incrocia la ridotta composizione numerica degli organi esecutivi. Un recente parere del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali pubblicato il 10 aprile 2026, fa chiarezza su un caso di scuola: la possibilità per il Sindaco di deliberare in solitaria quando l’intera Giunta è paralizzata dall’obbligo di astensione previsto dall’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.
Il conflitto di interessi e il computo del quorum strutturale
Il caso analizzato riguarda un Ente la cui Giunta è composta dal Sindaco e da soli due assessori. Entrambi i componenti delegati si sono trovati nella condizione di dover dichiarare un conflitto di interessi su una specifica proposta di delibera, facendo scattare l’obbligo di astensione. Ai sensi del TUEL, l’astensione non è una facoltà ma un dovere per gli amministratori che abbiano un interesse correlato a specifiche deliberazioni.
Il nodo giuridico centrale risiede nella distinzione tra quorum strutturale (il numero minimo di presenti per rendere valida la seduta) e quorum funzionale (il numero di voti favorevoli necessari per approvare l’atto). Secondo l’interpretazione ministeriale, basata sullo Statuto dell’Ente in questione, gli assessori che si astengono per obbligo di legge devono essere computati ai fini della validità della seduta, pur non potendo partecipare attivamente alla votazione. In sostanza, la loro presenza garantisce la legalità dell’adunanza, ma non pesano sul calcolo della maggioranza necessaria per l’approvazione.
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Il principio di conservazione e la legittimazione del Sindaco
La questione dirimente è se la deliberazione possa considerarsi validamente adottata con il solo voto favorevole del Sindaco. Lo Statuto comunale analizzato equipara il funzionamento della Giunta a quello del Consiglio, stabilendo che le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti e che gli astenuti non vengono considerati nel numero dei votanti.
Il Ministero dell’Interno ha confermato che, laddove gli assessori siano presenti ma obbligati ad astenersi, il solo voto del Sindaco è sufficiente per l’approvazione dell’atto. Questa soluzione risponde a un’esigenza sistemica fondamentale: evitare la paralisi decisionale dell’Ente. Se si seguisse un’interpretazione più restrittiva, la Giunta sarebbe impossibilitata a deliberare su materie cruciali ogni qualvolta emergesse un conflitto di interessi, determinando un grave pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione.
Autonomia statutaria e operatività degli enti
Il parere sottolinea l’importanza della fonte statutaria. È lo Statuto, infatti, a definire le regole del gioco per il computo degli astenuti. In questo scenario, l’astensione obbligatoria ex art. 78 non “svuota” la Giunta, ma ne neutralizza temporaneamente i componenti, lasciando intatto il potere decisionale in capo all’unico soggetto legittimato al voto.
La legittimità dell’atto è salvaguardata dalla corretta verbalizzazione della presenza degli assessori (che garantisce il numero legale) e dalla successiva espressione di voto dell’organo non interessato dal conflitto. Questa lettura garantisce che l’interesse pubblico al perseguimento dell’azione amministrativa prevalga sull’impasse numerica, proteggendo la continuità operativa dell’Ente locale senza violare i principi di trasparenza e imparzialità.
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