Gare, commissioni senza paletti

Fonte: Italia Oggi

Un comune può legittimamente nominare come componente di una commissione di gara di appalto un dipendente di una società in house; il soggetto nominato commissario, ma appartenente alla società in house, è equiparabile ad un funzionario comunale in virtù del rapporto di subordinazione gerarchica che intercorre fra il comune e la società. È quanto afferma la sentenza n. 2241 emessa dal Tar Lazio, sez. II, il 14 marzo 2011 in merito alla legittimità di una nomina a membro di una commissione giudicatrice di un appalto pubblico di un soggetto dipendente della società Zetema Progetto Cultura srl, effettuata dal comune di Roma. In sostanza si sosteneva, nel ricorso presentato per l’annullamento del provvedimento di nomina, che si trattava di soggetto esterno alla organizzazione della stazione appaltante, che avrebbe dovuto essere selezionato nei modi e secondo i criteri previsti dal comma 8 dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici (scegliendo quindi da un elenco di professionisti candidati fornito dal corrispondente ordine professionale). Nello specifico si trattava di un soggetto dipendente della società Zetema spa, società in house del comune di Roma per lo svolgimento dei compiti di gestione dei musei e delle attività culturali e di spettacolo e di promozione turistica, che era distaccato presso un dipartimento del comune. I giudici hanno affrontato la questione chiarendo innanzitutto la portata dell’articolo 84, comma 8 del Codice che «non può essere interpretato, restrittivamente, come riferito esclusivamente a dipendenti di ruolo dell’amministrazione comunale, quanto, estensivamente, come riferito a tutti i soggetti che ? siano essi dipendenti non di ruolo o a contratto ovvero, per esempio, dipendenti di società in house ? siano parte integrante dell’organizzazione complessa dell’amministrazione comunale e preposti allo svolgimento di un ufficio». Inquadrato il tema generale in questa prospettiva, la sentenza afferma anche che la partecipazione, come componente, ad una commissione giudicatrice di un appalto pubblico «finisce con l’inerire all’ufficio e compete ai dipendenti della società in house nella stessa maniera in cui compete ai dipendenti di ruolo». I giudici richiamano quindi l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia europea sugli affidamenti in house (in particolare la nota sentenza Teckal del 1998) da cui emerge che il modello in house implica che la società di gestione sia priva di una propria autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle della pubblica amministrazione della quale costituisce, quindi, una sorta di prolungamento organizzativo, con a monte una forma di delegazione interorganica, che fa della società di gestione la «longa manus» dell’Amministrazione. In pratica, quindi, la società diventa un «plesso organizzativo dello stesso ente locale», in un rapporto che non è di alterità e di autonomia, ma di «subordinazione gerarchica» e di dipendenza anche strutturale dal comune. Il punto interessante che si riscontra nella sentenza è che, all’interno di questo rapporto di subordinazione, «i dipendenti della società possano essere preposti ad uffici dell’amministrazione o comunque chiamati a svolgere (nella prospettiva della delegazione interorganica) funzioni riconducibili direttamente all’ambito delle competenze del comune, così da operare come funzionari del comune pur non essendo qualificabili come dipendenti comunali e nei limiti delle funzioni delegate». Infine per quel che riguarda requisito della esperienza «nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto», richiesto dal Codice per la nomina a componenti delle commissioni giudicatrici, il Tar del Lazio chiarisce che tale requisito «non può essere inteso nel senso che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, occorrendo che dall’insieme delle esperienze di ciascuno dei componenti emerga l’adeguatezza complessiva della commissione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *