Funzioni delle province/città metropolitane dopo la legge Delrio: l’’integrazione scolastica dei minorati della vista costituisce funzione obbligatoria

Una sentenza del TAR Milano

30 Marzo 2016
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La vicenda 
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ricorre contro la nota con la quale la Città Metropolitana di Milano ha negato il contributo per l’intervento tiflologico e tifloinformatico a favore degli studenti con disabilità sensoriale, in quanto non previsto “da alcuna fonte normativa statale né regionale, come intervento obbligatorio a carico dell’amministrazione provinciale” ed alla luce degli attuali “tempi di crisi finanziaria acuta” comportanti un asserito ridimensionamento delle risorse a disposizione.

La pronuncia del TAR
Il TAR di Milano, con la sentenza n. 560 del 2016, ha dichiarato il ricorso fondato, rilevando come l’integrazione scolastica dei minorati della vista costituisca una funzione obbligatoria dell’ente provincia. Anche se la legge 56/2014 attribuisce alla provincia e, di conseguenza, alla città metropolitana la programmazione provinciale della rete scolastica, mentre nulla dice in merito all’assistenza educativa agli studenti con disabilità sensoriale, deve ritenersi che qualunque siano le scelte che il legislatore statale e regionale intendano fare in materia, nessuna modifica delle competenze può avvenire, in materia di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, senza che sussista un altro ente che si sia preso in carico tali funzioni, stante il carattere indisponibile, indefettibile e necessariamente continuativo del loro esercizio. Quanto al profilo, invece, che attiene alle difficoltà economiche dell’ente, si evidenzia come la possibilità di limitare le spese destinate alla soddisfazione dei servizi indispensabili e dei diritti fondamentali può avvenire solo nel caso in cui gli amministratori abbiamo effettuato tutti quei passaggi formali per certificare le condizioni economiche dell’ente, che sono il presupposto per la limitazione dell’esercizio dei suoi compiti. Ne consegue che le semplici difficoltà economiche non possono condurre l’ente ad eliminare le prestazioni di assistenza e di diritto allo studio che soddisfano diritti costituzionalmente garantiti. Il rilievo costituzionale di questi diritti, infatti, costituisce limite al potere discrezionale di allocazione delle risorse finanziarie che spetta agli organi dell’ente.

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