Le firme elettroniche sono classificabili nei due generi della firma elettronica e della firma elettronica avanzata. La firma elettronica consiste solamente in un metodo di identificazione informatica realizzato attraverso l’insieme di dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici. Di fatto, utilizziamo la firma elettronica oramai quotidianamente, senza neppure averne la consapevolezza, quando ad esempio digitiamo il codice Pin allo sportello bancomat, oppure quando ci vengono richieste credenziali, quali l’identificativo utente e la password, per accedere alle caselle di posta elettronica. La firma elettronica si associa solamente al documento cui è apposta, restando pur sempre un elemento distinto da questo. Al contrario l’insieme di dati che caratterizza la firma elettronica avanzata consente non solo l’identificazione del firmatario del documento ma garantisce anche la loro connessione univoca al firmatario, in quanto creati con mezzi sui quali tale soggetto conserva un controllo esclusivo. Il collegamento ai dati sottoscritti con la firma è infatti tale da consentire di rilevare se i dati stessi sono stati successivamente modificati. In altri termini, a differenza della firma elettronica semplice, quella qualificata realizza un’unione inscindibile tra documento informatico e sua sottoscrizione. La firma elettronica qualificata si declina a sua volta nelle due species della firma elettronica qualificata e della firma digitale. La firma qualificata è infatti una firma avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. La firma digitale, invece, è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basato su un sistema di due chiavi crittografiche, una pubblica e l’altra privata. Le nuove regole tecniche, nell’abrogare il Dpcm. 30 marzo 2009, ne individuano proprio caratteristiche generali, modalità di generazione e di conservazione e connessi requisiti di sicurezza.
Firma elettronica a più funzioni
Agenda digitale. Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto con le specifiche tecniche per la sottoscrizione «virtuale»
Il Sole 24 OreLe firme elettroniche sono classificabili nei due generi della firma elettronica e della firma elettronica avanzata. La firma elettronica consiste solamente in un metodo di identificazione informatica realizzato attraverso l’insieme di dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici. Di fatto, utilizziamo la firma elettronica oramai quotidianamente, senza neppure averne la consapevolezza, quando ad esempio digitiamo il codice Pin allo sportello bancomat, oppure quando ci vengono richieste credenziali, quali l’identificativo utente e la password, per accedere alle caselle di posta elettronica. La firma elettronica si associa solamente al documento cui è apposta, restando pur sempre un elemento distinto da questo. Al contrario l’insieme di dati che caratterizza la firma elettronica avanzata consente non solo l’identificazione del firmatario del documento ma garantisce anche la loro connessione univoca al firmatario, in quanto creati con mezzi sui quali tale soggetto conserva un controllo esclusivo. Il collegamento ai dati sottoscritti con la firma è infatti tale da consentire di rilevare se i dati stessi sono stati successivamente modificati. In altri termini, a differenza della firma elettronica semplice, quella qualificata realizza un’unione inscindibile tra documento informatico e sua sottoscrizione. La firma elettronica qualificata si declina a sua volta nelle due species della firma elettronica qualificata e della firma digitale. La firma qualificata è infatti una firma avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. La firma digitale, invece, è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basato su un sistema di due chiavi crittografiche, una pubblica e l’altra privata. Le nuove regole tecniche, nell’abrogare il Dpcm. 30 marzo 2009, ne individuano proprio caratteristiche generali, modalità di generazione e di conservazione e connessi requisiti di sicurezza.
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