Fallimenti, il privilegio esteso vale anche per i vecchi crediti

Fonte: Il Sole 24 Ore

Dal 2012 tutti i tributi locali avranno natu-ra privilegiata nell’ambito delle procedure fallimentari. È questo l’ef-fetto della norma introdotta dal Dl 201/2011 con cui il Governo ha esteso a tutti i tributi comunali e provin-ciali la natura privilegiata mobiliare, che l’articolo 2752 del Codice civile rico-nosceva ai crediti statali per imposte e sanzioni e solo in via subordinata ai crediti tributari di Comuni e Pro-vince previsti dalla legge per la finanza locale (Rd 1175/1931), con l’unica ec-cezione dell’imposta sulla pubblicità. La norma aveva generato un’accesa contro-versia tra chi interpretava in modo restrittivo l’articolo 2752 del Codice civile, con-siderando privilegiate solo le imposte espressamente citate dal Rd 1175/1931, e chi invece riteneva che il richiamo dovesse intendersi rappresentativo di tutte le norme che disciplinano la finanza locale, tra cui in particolare il Dlgs 504/1992 e il Dlgs 507/1993, per ga-rantire, ai sensi dell’articolo 2778 del Codice civile, il diritto degli enti locali – quali soggetti attivi d’impo-sta – a incassare gli importi anche in caso di fallimento, a prescindere dalla denomi-nazione dell’imposta o della tassa. Quest’ultimo orienta-mento era stato recepito dal-la Cassazione a Sezioni U-nite nella sentenza 11930 del 2010, in cui era stato precisato che il privilegio generale sui mobili istituito dall’articolo 2752, comma 3 del Codice civile in favore dei Comuni doveva formare oggetto di interpretazione estensiva, e quindi esteso anche all’Ici e ai relativi ac-cessori oltre che ai crediti Tarsu/Tia. Questo indirizzo giurisprudenziale è stato ora tradotto in norma dal Go-verno Monti, che con l’arti-colo 13, comma 13 del Dl 201/2011, ha precisato in modo definitivo che «il rife-rimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte disposizio-ni che disciplinano i singoli tributi comunali e provin-ciali». A fronte di questo intervento normativo è ve-nuta quindi meno l’incertez-za sulla natura privilegiata dei crediti tributari degli en-ti locali, sia futuri – tra cui rientreranno anche l’Imu e la futura Res, al pari degli altri tributi minori ancora vigenti (Tosap/Cosap, oltre all’imposta di soggiorno e di scopo) – sia riferiti ai proce-dimenti di insinuazione an-cora pendenti alla data di entrata in vigore della nuo-va norma, a fronte della sua indiscussa natura interpreta-tiva. L’intervento del Legi-slatore appare importante in particolare a fronte della sua applicabilità anche ai rap-porti pregressi, che porterà a definire tutti i procedimenti di opposizione pendenti, derivati dalla mancata am-missione al privilegio dei crediti degli enti locali. Si determina di fatto la cessa-zione della materia del con-tendere, e si rende possibile il recupero quanto meno di una parte dei tributi non versati dai soggetti falliti, che difficilmente avrebbero potuto essere realizzati ove i crediti degli enti locali fos-sero stati ammessi al passi-vo in via chirografaria. La definizione del problema non deve peraltro portare gli enti a pensare che l’ammis-sione al privilegio possa co-stituire un automatismo, in quanto nei fallimenti è sem-pre previsto che sia il credi-tore a dover indicare in mo-do preciso le norme di rife-rimento per il riconoscimen-to di una causa di prelazio-ne; gli enti dovranno azio-nare correttamente le pro-prie istanze di ammissione al passivo, per evitare di ba-sarle su norme modificate dal legislatore.

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