Enti locali: utilizzazione dei buoni lavoro (voucher)

Assume rilievo la risposta ad un quesito formulato da un Comune da parte del Sistema delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di utilizzo di voucher da parte degli Enti locali. La risposta è fornita mediante parere 21 febbraio 2017, n. 1458.

Come recita la massima del parere “l’ente locale, come qualsiasi committente pubblico, può utilizzare i voucher (buoni lavoro) in ogni settore di attività, con le sole limitazioni imposte dalla normativa nazionale vigente in materia. L’INPS ha inoltre chiarito che il lavoro accessorio può essere svolto da tutte le seguenti categorie di soggetti/prestatori: disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi o subordinati, full-time o part-time, pensionati, studenti, percettori di prestazioni a sostegno del reddito”.

Ecco di seguito il testo del parere.
“L’assessore comunale ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di utilizzare i voucher (buoni lavoro), nella seguente fattispecie. L’istante precisa che nel Comune è ancora attivo il progetto del Consiglio comunale dei Ragazzi. Fino al 31 dicembre 2016 la relativa prestazione era svolta da una cooperativa ed il contratto d’appalto è attualmente scaduto. Il tutor che seguiva detto progetto non fa più parte della cooperativa e ha comunque manifestato la propria disponibilità nel continuare a occuparsi del progetto medesimo, proponendo il pagamento della predetta attività mediante voucher.
Si osserva in proposito che, in materia di ricorso al lavoro accessorio, le modifiche apportate dal legislatore statale a partire dalla l. 92/2012 hanno eliminato quella serie di causali soggettive e oggettive[1] che consentivano in precedenza il ricorso a tale tipologia di lavoro, sostituendole con disposizioni che prevedono essenzialmente limiti di carattere economico (compenso massimo annuale)”.

>> CONTINUA A LEGGERE IL PARERE INTEGRALE QUI.

Il tema viene investito da un altro parere del Servizio Consulenza Regione Friuli Venezia Giulia: consultalo qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *