Il limite minimo del compenso dei revisori locali non può essere lasciato al libero arbitrio dei comuni. Ma per ragioni di «adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione» va individuato nel limite massimo previsto per i revisori della fascia demografica immediatamente inferiore a quella dell’ente di appartenenza. Per i revisori dei comuni con meno di 500 abitanti e per quelli delle province sino a 400 mila abitanti, il limite minimo non può essere inferiore all’80% del compenso base annuo lordo stabilito per le predette fasce di appartenenza. Lo ha stabilito l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali che è stato ricostituito lo scorso 15 febbraio presso il ministero dell’interno con il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei principi di contabilità finanziaria da parte degli amministratori locali. L’Osservatorio è intervenuto nella querelle interpretativa apertasi dopo la deliberazione n. 103/2017/Qmig della Corte conti Lombardia secondo cui il compenso di ciascun componente dell’organo di revisione…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento