E non serve neppure per avviare imprese di gestione rifiuti

Fonte: Italia Oggi

La segnalazione certificata di inizio attività (meglio nota con l’acronimo Scia) non può essere utilizzata per avviare imprese di gestione di rifiuti. Il chiarimento arriva dal ministero dell’ambiente, che con una nota dello scorso 9 settembre 2010 n. 22281 ha precisato che il nuovo istituto introdotto nella legge 241/1990 in sostituzione della storica dichiarazione di inizio attività (cosiddetta Dia) non si applica alle procedure semplificate per l’esercizio di alcune attività di gestione dei rifiuti previste dal dlgs 152/2006. Il chiarimento del Minambiente. Il chiarimento del dicastero è arrivato in risposta a un quesito formulato da un’amministrazione locale, la quale si interrogava sulla applicabilità o meno del nuovo istituto (che permette l’avvio immediato di un’attività imprenditoriale dietro semplice segnalazione alla pubblica amministrazione di competenza) all’avvio di quelle attività di recupero rifiuti per le quali l’articolo 214 del dlgs 152/2006 chiede il solo inoltro di una comunicazione e l’attesa di 90 giorni (in luogo della ordinaria necessità di ottenere la più sofisticata autorizzazione). Per il Minambiente la nuova Scia non sostituisce il regime di comunicazione previsto dal citato articolo 214, codice ambientale, e ciò in quanto tale procedura semplificata ha fonte comunitaria (in quanto costituisce recepimento delle direttive 74/442/Cee e 91/156/Cee) ed è dunque da considerarsi legge speciale che non può essere derogata da una legge generale come quella relativa alla «segnalazione certificata di inizio attività» introdotta dal legislatore nazionale. In tale senso, ad avviso del dicastero, deve leggersi la peculiare statuizione recata dallo stesso articolo 214 del dlgs 152/2006, laddove prevede l’applicazione alle comunicazioni relative alla gestione dei rifiuti delle regole dettate dalla legge 241/1990 solo «in quanto compatibili». Tale compatibilità, sottolinea il Minambiente è esclusa proprio in relazione alle nuove regole sulla Scia recate dalla legge 241/1990, in quanto contrastanti con la volontà del legislatore europeo recepita nel dlgs 152/2006. Le procedure semplificate per l’esercizio di alcune attività di gestione dei rifiuti previste dal dlgs 152/2006 consistono in una semplice comunicazione di inizio attività in luogo della più complessa autorizzazione all’esercizio prevista dal medesimo codice ambientale per altre attività di gestione dei beni a fine vita. La procedura semplificata (che non comporta un controllo discrezionale da parte della p.a. competente, come invece accade per l’ordinaria richiesta di autorizzazione) può essere utilizzata per alcune attività di recupero dei rifiuti non pericolosi (individuati dal dm 5 febbraio 1998), per alcune attività di recupero e messa in riserva di rifiuti pericolosi (individuati dal dm 12 giugno 2002 n. 161). In base a tale procedura semplificata l’esercizio dell’impresa può essere intrapreso (nel rispetto delle norme tecniche prescritte dai dm citati) decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente.

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