Il RUP ed il direttore dei lavori sono stati condannati per danno erariale per aver certificato, in difformità rispetto al finanziamento ricevuto, l’esecuzione di lavori oggetto di finanziamento. La Corte dei conti, prima sezione centrale di appello, con la sentenza 7 marzo 2018, n. 100 ha indicato importanti principi secondo cui, in tema di aiuti finanziari, con fondi di natura statale, regionale o comunitaria, qualsiasi violazione delle clausole contenute nell’atto di progetto approvato costituisce, sul piano amministrativo, causa di revoca delle agevolazioni concesse e sul piano erariale, causa di risarcimento del danno pubblico che ne consegue. Secondo i giudici contabili, da un punto di vista generale, la realizzazione anche parziale dei progetti come anche una loro variazione non assentita (e quindi arbitraria) non può essere presa in alcuna seria considerazione, atteso che tutto il quadro normativo di sistema degli aiuti finanziari, statali, regionali o comunitari, postula l’esecuzione perfetta e fedele del programma, secondo modalità e tempi prestabiliti e che anche l’omissione di una minima parte di esso, come l’esecuzione parziale o scorretta dei lavori o del progetto in genere, è indice critico di cattiva gestione del denaro pubblico concesso e postula la sua integrale restituzione, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori o del progetto, oltre al risarcimento del danno pubblico provocato.
Direttore dei lavori e RUP rispondono di danno erariale in caso di perdita, anche parziale, di finanziamenti
In tema di aiuti finanziari qualsiasi violazione delle clausole contenute nell’atto di progetto approvato costituisce anche causa di revoca delle agevolazioni concesse
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